Le regole da seguire per l’esterometro
di EVOLUTIONGli operatori Iva residenti devono trasmettere le seguenti informazioni delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal 1° gennaio 2019 verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato:
- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l’operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Si ricorda che un soggetto passivo è stabilito nel territorio dello Stato quando è ivi domiciliato o ivi residente, sempreché, in quest’ultimo caso, non abbia stabilito il domicilio al di fuori dell’Italia. Rappresenta un soggetto stabilito anche la stabile organizzazione Iva in Italia di un soggetto domiciliato e residente all’estero o in altro paese Ue, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute (articolo 7, comma 1, lett. d), D.P.R. 633/1972).
Invece, non va considerato come stabilito in Italia, mantenendo lo status di non residente, il soggetto passivo Ue o extra-Ue che in Italia si è “solo” identificato direttamente o ha nominato un rappresentante Iva italiano. Infatti, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento 282/2011, “il fatto di disporre di un numero di identificazione Iva non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione in Italia”.
La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La ragione consta nel fatto che i dati di queste operazioni sono già in possesso dell’Agenzia delle entrate, siccome la bolletta doganale è oggetto di dichiarazione doganale mentre le fatture elettroniche transitano dal SdI. Diventa, quindi, preziosa la possibilità di emettere fattura elettronica anche per le operazioni attive effettuate con controparti non residenti, proprio al fine di evitare la trasmissione mensile dell’esterometro.
Al riguardo, si ricorda che con la circolare 13/E/2018 l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto “la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta”.
Successivamente, è stato chiarito che il principio opera anche laddove il soggetto non residente abbia nominato in Italia un rappresentante fiscale invece di identificarsi direttamente. Difatti, nelle FAQ dedicate alla fatturazione elettronica si legge che “Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015”.
Peraltro, nell’occasione l’Agenzia ha altresì precisato che “Qualora l’operatore Iva residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore Iva identificato, riportando in fattura il numero di partita Iva italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario)”, e non, invece, il codice convenzionale composto da sette X (“XXXXXXX”) da indicare allorquando la fattura venga emessa direttamente al soggetto non residente.
La circolare di Assonime n. 26/2018 ha confermato la possibilità di emettere la fattura in modalità elettronica anche nei confronti di cessionari o committenti non residenti privi di una partita Iva italiana. Quindi, ad esempio, si deve ritenere possibile fatturare elettronicamente anche le cessioni all’esportazione, le cessioni intracomunitarie, i servizi intracomunitari, le cessioni di immobili ubicati in Italia, eccetera. Ciò sempre a condizione che sia assicurata la possibilità al soggetto non residente di ottenere copia cartacea della fattura ove ne faccia richiesta.
In sostanza, è possibile affermare che, dal lato attivo della fatturazione, ci sono gli strumenti per evitare la trasmissione dell’esterometro.
Invece, ad oggi, non è possibile evitare l’invio della comunicazione per gli acquisti transfrontalieri diversi dalle importazioni; difatti, in base a una FAQ dell’Agenzia, “Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015”.
La trasmissione telematica ha cadenza mensile, atteso che deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva.
I soggetti residenti esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica sono altresì esonerati dall’obbligo di trasmissione dell’esterometro. Trattasi:
- di coloro che applicano il regime di vantaggio (cd. minimi)
- dei contribuenti forfetari;
- dei produttori agricoli in regime di esonero;
- dei soggetti passivi che hanno optato per il regime 389/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a 65.000 euro nell’ambito della propria attività commerciale;
- di coloro che sono tenuti all’invio dei dati delle fatture al Sistema tessera sanitaria (farmacie, medici, eccetera). Si noti che l’esonero è limitato al solo periodo d’imposta 2019 e alle sole fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |