19 Maggio 2020

Le regole di deducibilità dell’Imu dal reddito d’impresa

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

La Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 4, 5, 772 e 773, L. 160/2019) ha rivisitato la disciplina della deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali.

Per effetto della sopra citata norma, ad oggi, l’Imu sugli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa nella misura del:

  • 50% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (si tratta del periodo d’imposta 2019 per i soggetti solari);
  • 60% per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (periodi d’imposta 2020 e 2021 per i soggetti solari);
  • 100% dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (dal periodo 2022 per i soggetti solari).

Prima di questo intervento normativo l’Imu poteva essere dedotta dal reddito d’impresa nella misura del:

  • 30% in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (si tratta del periodo d’imposta 2013 per i soggetti solari);
  • 20% dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 (dal 2014 al 2018).

Dal punto di vista sistemico la deducibilità dell’Imu è disciplinata dall’articolo 99 Tuir rubricato “Oneri fiscali e contributivi”, in base al quale “le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento”.

Quindi, secondo il dettato normativo, l’Imu sarebbe deducibile secondo il principio di cassa.

Occorre sottolineare che, però, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, il principio di cassa previsto dal legislatore opererebbe all’interno della cornice del principio di competenza. In particolare, con la circolare 10/E/2014 è stato precisato che “l’articolo 99, comma 1, del Tuir non introduce, infatti, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, un puro criterio di cassa in deroga a quello generale di competenza dei componenti negativi, ma costituisce una norma di cautela per gli interessi erariali introducendo un’ulteriore condizione di deducibilità per le imposte che è appunto l’avvenuto pagamento”.

Sulla base dell’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate in merito al funzionamento dell’articolo 99, comma 1, ultimo periodo, Tuir, la deducibilità dell’Imu è consentita solo al ricorrere di una duplice condizione:

  • l’imposta deve essere contabilizzata quale onere nel conto economico del periodo d’imposta di competenza (articolo 109, commi 1 e 4, Tuir);
  • l’imposta deve essere corrisposta.

In altre parole, potremmo dire che:

  • l’imputazione al conto economico del periodo d’imposta di competenza rappresenta il presupposto giuridico che consente la deduzione dell’Imu dal reddito d’impresa;
  • il pagamento del tributo individua il periodo d’imposta in cui l’onere può essere portato in deduzione.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, l’Agenzia delle Entrate, con la riposta fornita nella citata circolare, aveva negato la deducibilità dell’Imu relativa al 2012 versata, facendo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, nell’anno 2013: ciò in quanto l’Imu versata nel 2013 era riferita ad un periodo d’imposta in cui, in base alle disposizioni pro tempore vigenti, non era possibile ammetterla in deduzione.

Sempre secondo l’Amministrazione finanziaria, diversamente da quanto sopra, l’Imu riferita al 2013 versata tardivamente nel 2014 rappresenta un costo di competenza del 2013 indeducibile in detto periodo di imposta in assenza del pagamento, ma deducibile nel successivo periodo di imposta 2014 (anno del versamento) mediante una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.

Tutto quanto sopra premesso, in considerazione della nuova misura di deducibilità dell’Imu prevista dalla Legge di bilancio 2020, occorre sottolineare che i versamenti tardivi che avvengono nel periodo d’imposta 2019 ma relativi ad Imu di competenza di periodi d’imposta precedenti seguono le regole di deducibilità vigenti al momento in cui l’imposta è stata imputata al conto economico.

Esemplificando, una società immobiliare ha stanziato a conto economico un costo per Imu relativa agli immobili strumentali pari ad euro 2.000 in relazione al periodo d’imposta 2018 senza averla corrisposta. In relazione al periodo d’imposta 2018 l’Imu non è stata dedotta in quanto non versata. Se nel 2019 è stato effettuato il versamento mediante ravvedimento operoso, l’Imu può essere portata in deduzione nella misura del 20% (limite di deducibilità previsto per il periodo d’imposta 2018) e non nella misura del 50% (misura valevole per il 2019). Quindi, in relazione al periodo d’imposta 2019, la società dovrà effettuare una variazione in diminuzione di euro 400 euro (20% di 2.000 euro).

Nella diversa ipotesi in cui l’Imu relativa al 2018 non fosse stata imputata al conto economico e venisse corrisposta nel 2019 non sarebbe ammessa in deduzione, in quanto sarebbe stato violato il principio di previa imputazione al conto economico ex articolo 109, comma 4, Tuir.

Alle medesime condizioni si deve giungere nell’ipotesi in cui l’Imu relativa al 2017 sia stata:

  • imputata nel conto economico dell’esercizio 2018,
  • corrisposta nell’anno 2019.

In questa ipotesi, come nella precedente, è stato violato il principio sancito dall’articolo 109, comma 4 del Tuir: infatti i costi deducibili non devono solo essere imputati al conto economico per essere considerati deducibili, ma devono essere imputati al conto economico di competenza.

Nell’esempio sopra proposto per essere dedotta nella misura del 20% l’Imu doveva essere stanziata nel conto economico dell’esercizio 2017.