12 Gennaio 2022

Le regole di territorialità dei servizi relativi agli immobili – I° parte

di Luca Mambrin
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 contiene la regola generale di imposizione delle prestazioni di servizi distinguendo tra operazioni:

  • B2B, “business to business” ovvero verso soggetti passivi, per le quali il luogo di tassazione è quello del Paese di stabilimento del committente;
  • B2Cbusinness to consumer” ovvero verso soggetti privati, per le quali il luogo di tassazione è quello del Paese di stabilimento del prestatore.

I servizi prestati e ricevuti tra soggetti passivi Iva (B2B) che ricadono nella regola generale del luogo di stabilimento del committente sono tutti quelli non elencati negli articoli 7-quater e 7 –quinquies, comma 1 lett. b); non esiste quindi un elenco di servizi generici ai quali va applicata la regola generale, mentre le tipologie di servizi “in deroga” sono espressamente elencate nei successivi articoli 7-quater e 7 –quinquies, comma 1, lett. b) come sono specificatamente indicate le regole di tassazioni per questi servizi.

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