22 Luglio 2015

Le responsabilità nel contratto di appalto

di Luigi Ferrajoli
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L’autonomia dell’appaltatore il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, il medesimo debba ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera.

Con la sentenza n.20557/15 la Corte di Cassazione si è occupata di una vicenda in un cui un condomino aveva convenuto in giudizio il proprio Condominio, l’amministratore del medesimo personalmente, nonché le due società appaltatrice-committente al fine di ottenere il risarcimento per tutti i danni patiti nell’unità immobiliare di sua proprietà a causa della cattiva esecuzione delle opere di bonifica e di impermeabilizzazione del tetto del Condominio.

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