- richiesta al fornitore di emettere una nota di variazione in aumento;
- emissione di autofattura e versamento diretto dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi;
- emissione di autofattura e assolvimento dell’imposta, comprensiva degli interessi, in sede di liquidazione periodica.
La prima possibilità di regolarizzazione prevede la richiesta al fornitore di effettuare una variazione in aumento dell’Iva, ai sensi dell’articolo 26, D.P.R. 633/1972; l’acquirente resta obbligato al pagamento degli interessi e delle sanzioni eventualmente ridotte in caso di ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997.
L’esportatore abituale che non vuole coinvolgere il fornitore, in alternativa, può inviare allo SDI un’autofattura indicando come Tipo documento TD21 – Autofattura per splafonamento. Sia nei campi del cedente/prestatore che in quelli del cessionario/committente sono riportati i dati dell’esportatore abituale che emette l’autofattura; eventuali indicazioni differenti sono segnalate con il messaggio di Errore 00472. L’autofattura contiene gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata. Tale imposta è versata autonomamente dall’esportatore abituale in F24, indicando il codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effettuato l’acquisto senza applicazione dell’Iva. L’autofattura emessa dovrà essere annotata solo nel registro degli acquisti e occorrerà procedere al versamento dell’Iva, degli interessi e della sanzione (in misura ridotta, qualora ci si avvalga del ravvedimento operoso).
La terza modalità prevede l’emissione dell’autofattura con l’assolvimento dell’Iva in sede di liquidazione periodica e può essere adottata solo entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è realizzato lo splafonamento. Se l’assolvimento dell’Iva avviene in sede di liquidazione periodica, il cessionario/committente che emette l’autofattura annota, entro i termini della liquidazione periodica, la maggiore imposta nel registro Iva delle vendite, nonché annota l’autofattura anche nel registro Iva degli acquisti.
Dal punto di vista contabile le tre procedure prevedono tre rilevazioni differenti.
Facciamo un esempio: esportatore abituale che supera il plafond disponibile effettuando acquisti in sospensione d’imposta per i quali non poteva beneficiarne per un’imposta non addebitata pari a euro 1.500, sanzioni euro 100 e interessi euro 10.
Vediamo le rilevazioni contabili.
Prima metodologia
Iva a credito a Deb. Vs Fornitore 1.500,00
Deb. Vs Fornitore a Banca c/c 1.500,00
Diversi a Banca c/c 110,00
Interessi passivi 10,00
Sanzioni 100,00
Il conto “IVA a credito” verrà chiuso in sede di dichiarazione IVA, quando l’esportatore potrà detrarre l’Iva a suo credito, in quella occasione tale conto sarà stornato al conto “Erario c/IVA”.
Seconda metodologia
Iva a credito a Fornitore Fittizio 1.500,00
Diversi a Banca c/c 1.610,00
Fornitore Fittizio 1.500,00
Interessi passivi 10,00
Sanzioni 100,00
Il Fornitore Fittizio utilizzato come contropartita dall’IVA a credito verrà chiuso al momento del versamento dell’imposta; mentre, il conto “IVA a credito” verrà chiuso in sede di liquidazione periodica IVA, con giroconto al conto “Erario c/IVA”.
Terza metodologia
In questo caso le scritture saranno più copiose ma il principio sottostante sarà il medesimo.
Iva a credito a Fornitore Fittizio 1.500,00
Iva a debito a Erario c/Iva per storno del debito iva
Erario c/iva a Iva a credito per storno del credito iva
Diversi a Erario c/iva 1.510,00
Fornitore Fittizio 1.500,00
Interessi passivi 10,00
Quindi si procederà al pagamento dell’imposta con sanzioni.