14 Aprile 2020

Le ritenute nell’ambito dei contratti d’appalto alla luce dei recenti chiarimenti

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

L’Amministrazione finanziaria con la corposa circolare 8/E/2020 ha fornito chiarimenti anche in relazione all’esecuzione degli obblighi di monitoraggio di versamento delle ritenute fiscali effettuate dalle imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie ex articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997.

L’articolo 17-bis D.Lgs 241/1997, introdotto dall’articolo 4 D.L. 124/2019, impone ai soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi a un’impresa, di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Tale disciplina si applica al ricorrere di determinate condizioni previste dallo stesso articolo 17-bis, comma 1, D.Lgs. 241/1997, ovvero:

  • l’importo complessivo annuo dei contratti di appalto, di subappalto, di affidamento a soggetti consorziati o dei rapporti negoziali comunque denominati stipulati per l’esecuzione delle opere deve essere superiore ad euro 200.000;
  • i predetti contratti devono essere caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, l’articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997 prevede che, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici debbano trasmettere al committente:

  • copia delle deleghe di pagamento;
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Tali obblighi non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza di alcuni requisiti di fedeltà fiscale (articolo 17-bis, comma 5, lettere a e b, D.Lgs 241/1997).

Il Decreto Liquidità (articolo 23 D.L. 23/2020), in considerazione della ridotta operatività degli uffici dell’Amministrazione finanziaria, ha previsto che i certificati di regolarità fiscale emessi entro il 29 febbraio 2020 hanno validità fino al 30 giugno 2020 (ordinariamente la validità è di 4 mesi dalla data del rilascio).

In questo contesto, l’Amministrazione finanziaria, con la circolare 8/E/2020, ha chiarito che risultano sospesi i controlli previsti in materia di ritenute e compensazioni previsti, dall’articolo 17-bis D.Lgs 241/1997, a carico dei committenti in relazione ai contratti di appalto, subappalto e affidamento stipulati con le imprese per cui sono sospesi i versamenti delle ritenute per effetto degli articoli 61 e 62 del Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020).

In sostanza, si tratta della sospensione dei versamenti delle ritenute effettuate sui redditi ex articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973 (ritenute alla fonte operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente) in favore dei soggetti:

  • che esercitano le attività maggiormente colpite dalle restrizioni emergenziali (articolo 61, commi 2 e 3 del decreto Cura Italia e articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020);
  • esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 (articolo 62, comma 2, decreto Cura Italia);
  • che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 D.P.C.M. 1° marzo 2020 (articolo 62, comma 4 del decreto Cura Italia).

La sospensione dell’attività di monitoraggio da parte dei committenti rappresenta una diretta conseguenza della facoltà concessa ai contribuenti sopra citati di differire i versamenti delle ritenute al 31 maggio 2020 in un’unica soluzione o in cinque rate di pari importo. L’obbligo, in capo ai committenti, di monitorare i versamenti delle ritenute da parte delle imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie riprenderà quando quest’ultimi soggetti saranno tenuti ad effettuare i versamenti.

La sospensione degli obblighi di monitoraggio, inoltre, riguarda anche quei committenti che hanno stipulato contratti di appalto, subappalto e affidamento con le imprese che possono beneficiare delle ulteriori sospensioni dei versamenti fiscali e contributivi previste dall’articolo 18 del D.L. Liquidità (D.L. 23/2020).

Occorre sottolineare che non sono esonerati dall’obbligo di monitoraggio quei committenti che hanno stipulato contratti di appalto, subappalto o affidamento di opere o servizi con imprese che non rientrano nel perimetro applicativo degli articoli 61 e 62 del decreto Cura Italia e che quindi non possono fruire di alcuna sospensione dei versamenti.