Le “sanzioni” in capo al committente nei contratti di appalto
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariIn caso di mancata effettuazione delle ritenute, o di mancato versamento delle stesse, il committente di un contratto di appalto rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 D.L. 124/2019 può essere chiamato a rispondere delle sanzioni previste per l’impresa appaltatrice solo qualora non abbia ottemperato ai doveri previsti dai commi 1 e 3 del predetto articolo.
In caso contrario non può mai essere responsabile delle omissioni compiute dall’impresa appaltatrice.
L’articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997, inserito dall’articolo 4 D.L. 124/2019, prevede nuovi obblighi per il versamento delle ritenute relative al lavoro dipendente in presenza di contratti di appalto, subappalto e di affidamento di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera pressa la sede del committente e con utilizzo di beni strumentali del committente stesso.
In tale ipotesi, e salva la possibilità di richiedere una certificazione all’Agenzia delle entrate in presenza di determinati requisiti, il committente deve di fatto “controllare” che l’impresa appaltatrice abbia adempiuto correttamente al versamento delle ritenute in questione con riferimento ai lavoratori dipendenti impiegati nello specifico contratto.
Al fine di consentire al committente di verificare il corretto adempimento degli obblighi in materia di ritenute è previsto che l’impresa appaltatrice trasmetta al committente copia dei modelli F24 (specifici per il contratto in essere) nonché una serie di informazioni dettagliate sui lavoratori impiegati (ore lavorate, retribuzione, dettaglio ritenute, ecc.).
Laddove il committente rilevi che l’appaltatrice non abbia adempiuto correttamente ai propri obblighi (errata determinazione delle ritenute o mancato versamento delle ritenute stesse) deve sospendere il pagamento dei corrispettivi per un importo massimo del 20% del totale pattuito (ovvero per un importo pari alle ritenute non versate), nonché comunicare tale inadempimento all’Agenzia delle entrate entro 90 giorni.
In questo contesto può essere chiamato in causa anche il committente, precisando sin da subito che la sua responsabilità è necessariamente collegata all’eventuale inadempimento da parte dell’impresa appaltatrice in relazione ai corretti obblighi di effettuazione e versamento delle ritenute.
Infatti, laddove quest’ultimo svolga in maniera corretta i propri obblighi di sostituto d’imposta nessuna responsabilità può essere addossata al committente, anche laddove quest’ultimo non abbia adempiuto agli obblighi sopra descritti.
Pertanto, affinché via sia una responsabilità del committente è necessario un inadempimento dell’impresa appaltatrice ed una condotta omissiva del committente stesso con riguardo ai seguenti obblighi:
- mancata richiesta dei modelli F24 o delle informazioni richieste;
- assenza dei predetti documenti e mancata sospensione dei pagamenti;
- mancata segnalazione all’Agenzia delle entrate nel termine dei 90 giorni.
In tali ipotesi, il committente è responsabile del versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice in relazione alle proprie omissioni.
Non si tratta quindi di una responsabilità diretta ma di una sorta di responsabilità in solido con la controparte, la quale resta comunque responsabile delle sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:
- articolo 14 D.Lgs. 471/1997, secondo cui in caso di mancata esecuzione delle ritenute si applica la sanzione del 20% dell’ammontare non trattenuto;
- articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997, che prevede la sanzione del 30% nell’ipotesi di omesso o ritardato versamento delle ritenute;
- articolo 15 D.Lgs. 471/1997, in forza del quale “nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500“.