15 Febbraio 2021

Le scadenze delle comunicazioni DAC6 dopo la circolare 2/E/2021

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, lo scorso 10 febbraio, la circolare 2/E/2021 in tema di comunicazioni DAC 6, con la quale sono state recepite alcune delle osservazioni proposte dagli operatori del settore.

Ricordiamo, infatti, che l’Agenzia aveva messo a disposizione dei contribuenti una bozza di circolare di 115 pagine in modo che potessero giungere osservazioni utili alla stesura della versione finale.

La versione definitiva, di 122 pagine, non ha superato ancora molti dei problemi evidenziati dagli operatori sull’applicazione della disciplina.

Avremo modo, nei successivi interventi, di palesare alcuni profili contraddittori o cortocircuiti normativi che talora sono occorsi. In questa sede ci limitiamo a segnalare come la procedura di segnalazione da parte dell’intermediario coinvolga il contribuente, solo per il fatto che questi dovrà essere informato dell’avvenuta comunicazione.

I contribuenti che attuano il meccanismo transfrontaliero, inoltre, sono tenuti ad indicare il numero di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d’imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato (articolo 3, comma 3, D.M. 17.11.2020).

L’Agenzia delle entrate, infatti, al momento della comunicazione di cui all’articolo 6 D.Lgs. 100/2020, rilascia un numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero, salvo nei casi in cui la comunicazione contenga già un numero di riferimento rilasciato dalla medesima Agenzia delle entrate o da altre Amministrazioni fiscali di Paesi dell’Unione europea.

Nel caso in cui il predetto meccanismo sia in grado di determinare una riduzione potenziale d’imposta, il contribuente deve indicare nel rigo RS490 il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero.

Il contribuente, tuttavia, non ha alcun modo di instaurare un contraddittorio, nonostante venga coinvolto in una procedura che nei suoi confronti potrebbe presentare anche dei riflessi penali e non solo amministrativi.

La pubblicazione della circolare non poteva certo determinare una proroga delle scadenze, atteso che in tal senso dovrebbe provvedere il legislatore, peraltro vincolato dai dettami comunitari.

Tuttavia, a livello psicologico, la pubblicazione della circolare ha dato uno scossone agli operatori, svegliandoli dal loro torpore e facendo maturare la consapevolezza – ove ce ne fosse stato bisogno – che la DAC6 è effettivamente in vigore.

Ricordiamo, pertanto, le prime scadenze, sulle quali la circolare influisce semplicemente prevedendo che le comunicazioni in scadenza il 1° febbraio potranno essere inviate, senza applicazioni di sanzioni, entro il 28 febbraio e, quindi, entro il 1° marzo, atteso che la scadenza cade di domenica.

La successiva tabella propone le scadenze imminenti che interessano l’intermediario.

Tabella – Le imminenti scadenze della comunicazione

Ambito temporale del meccanismo

Scadenza

Informazioni relative  ai  meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno  2018  e il 30 giugno 2020

28 febbraio 2021 (1° marzo 2021)

Informazioni relative al periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020

Entro trenta giorni a  decorrere  dal  1° gennaio 2021 (1° marzo 2021 senza applicazione di sanzioni)
Comunicazione di meccanismi commerciabili Ogni tre mesi a partire dal 30 aprile 2021
Informazioni relative al periodo. a partire dal 1° gennaio 2021

Entro 30 giorni

La scadenza a regime sarà quella dei 30 giorni. Il dies a quo, come avremo modo di precisare in successivi interventi, varia a seconda dei casi.

In prossimi interventi esamineremo la figura dell’intermediario, ossia del soggetto che. in prima battuta, è tenuto alle comunicazioni.

La locuzione potrebbe risultare fuorviante in quanto sembrerebbe far riferimento esclusivamente al mondo degli intermediari finanziari.

Così non è. Infatti, pur non escludendo il mondo bancario, si tratta di una normativa che ragionevolmente interesserà prevalentemente i consulenti che potranno intervenire come promotori o, molto più frequentemente, come fornitori di servizi.