Le scelte da compiere per gli statuti delle Asd e Ssd
di Guido MartinelliNel momento in cui si presenta la necessità di dover redigere lo statuto di una nuova associazione o società sportiva dilettantistica sarà necessario compiere una serie di scelte preliminari.
Prima scelta: dentro o fuori il Runts.
Infatti, come è noto, una sportiva potrà svolgere attività rimanendo solo tale con l’iscrizione al solo registro delle attività sportive (in tal caso lo statuto dovrà contenere i principi di cui all’articolo 7 D.Lgs. 36/2021 nonché quelli indicati dall’organismo affiliante di riferimento), oppure chiedere di diventare un ente del terzo settore con conseguente iscrizione al Runts.
Nel caso in cui si decidesse in tal senso lo statuto dovrà essere redatto tenendo presente anche i criteri di cui all’articolo 21 D.Lgs. 117/2021.
Seconda scelta: se si sceglie di essere dentro il Runts, si dovrà decidere se nella forma di Aps, impresa sociale o “altri enti”.
Questo in quanto variano le caratteristiche costitutive tra le fattispecie del terzo settore.
Ad esempio ove si dovesse scegliere la strada della promozione sociale si dovrà verificare preventivamente la sussistenza del requisito del numero minimo di associati e della proporzione tra volontari e lavoratori retribuiti.
Terza scelta: se fuori dal Runts si dovrà comunque prevedere la conformità dell’oggetto sociale indicando lo sport come attività principale e il rispetto dei parametri di cui all’articolo 148 Tuir.
Nel caso in cui non si volesse entrare nel Runts si dovrà verificare anche il potenziale rispetto dei parametri sulle attività secondarie e strumentali di cui all’articolo 9 e l’incompatibilità degli amministratori di cui all’articolo 11 D.Lgs. 36/2021.
Inoltre, ove si intendesse godere delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 148, comma 3, Tuir dovranno essere introdotti i principi di cui al comma 8 della norma da ultimo citata.
Si ricorda, infine, che ove trattasi di società sportiva di capitali, in alternativa alle disposizioni qui indicate si dovrà fare riferimento alla disciplina del libro quinto del codice civile con l’unica eccezione del divieto di scopo di lucro per cui si dovrà applicare l’articolo 8 D.Lgs. 36/2021.
Quarta scelta: richiedere o meno la personalità giuridica: per le associazioni si dovrà valutare anche l’opportunità di richiedere la personalità giuridica con l’iscrizione al Ras (secondo la procedura di cui all’articolo 14 D.Lgs. 39/2021, ad oggi, però, non ancora operativa) o al Runts (con quella prevista dall’articolo 22 D.Lgs. 117/2017).
In tal caso sarà necessario il rispetto in sede statutaria anche delle disposizioni dettate dal Codice Civile, negli articoli dal 14 al 35.
Quinta scelta: per le SSD prevedere la parziale distribuzione di utili e il rimborso al socio del capitale effettivamente versato.
Come è noto, l’articolo 8, comma 3, D.Lgs. 36/2021 consente la facoltà alle società sportive di capitali di procedere ad una parziale distribuzione di utili.
Il problema che si pone è che non appare pacifico se, l’eventuale applicazione di questa disposizione faccia perdere o meno alla società sportiva la propria natura di ente non lucrativo ai fini del godimento dei correlati vantaggi fiscali.
Pertanto, i punti di maggior rilievo da indicare in statuto appaiono:
- l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica (clausola obbligatoria);
- l’assenza di fini di lucro secondo la nuova accezione dell’articolo 8 D.Lgs. 36/2021 (clausola obbligatoria);
- la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali;
- per le sole SSD, la possibilità di procedere alla parziale distribuzione di utili ed avanzi di gestione annuali, secondo le condizioni ed i limiti di cui all’articolo 8, comma 3, D.Lgs. 36/2021;
- per le sole SSD, la possibilità di rimborsare al socio il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all’articolo 8, comma 3, D.Lgs. 36/2021;
- ridefinizione delle incompatibilità con “qualsiasi carica” per gli amministratori.
Resta il tema, sollevato dal Runts, circa l’inserimento obbligatorio del diritto di voto ai minorenni. Il presupposto nasce dalla disposizione, presente anche per le sportive dalla lettera e) dell’articolo 7 che le norme sull’ordinamento interno dovranno essere ispirate “a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati”.
Il problema è nato da un inciso presente in una decisione della Corte di Cassazione (sentenza n. 23228 del 04.10.2017) ripresa per il terzo settore, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con propria nota n. 1309 del 06.02.2019.
L’indicazione che è stata trasmessa ai Runts regionali è stata proprio quella di non recepire statuti che non prevedessero espressamente il diritto di voto per i minorenni.
Tale principio non sembra, però, confermato dal legislatore fiscale che, all’articolo 148, comma 8, Tuir, dopo aver previsto l’obbligo della “disciplina uniforme del rapporto associativo” espressamente prevede che tale obbligo sia rispettato: “prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della associazione”.
Anche l’articolo 4 D.P.R. 633/1972, almeno fino alla modifica che entrerà in vigore al prossimo 1° gennaio, prevede disposizione analoga.
16 Febbraio 2023 a 8:34
Buongiorno, a parere mio, l’orientamento dell’ articolo 148, comma 8, Tuir, non è necessariamente contrastante con le indicazioni del RUNTS. Quando si parla di “obbligo di diritto di voto per i minorenni”, è sempre inteso (anche per il RUNTS) che il voto è espresso per tramite di chi li rappresenta (genitori o altro), nessuno si sogna di far votare un bambino di sei anni.
Allo stesso modo, penso che l’art 148 si possa leggere nel senso che il maggiorenne ha diritto di voto tout-court, il minore ovviamente non ha diritto di voto, ma ciò non impedisce che il genitore (=maggiorenne) voti per il figlio minore.
Del resto la citata sentenza n. 23228 del 04.10.2017 si riferiva proprio a una ASD e alla falsa applicazione dell’art.148 del TUIR.
Mi pare quindi che la ratio del voto ai minori (tramite i genitori) sia perfettamente in linea anche con gli aspetti fiscali.
Come nel caso della sentenza della Cassazione, oggi ci sono molte “associazioni” sportive dilettantistiche composte da pochi adulti e decine e decine di minori, che figurano però come associati, versano una quota associativa eccetera, ma non hanno alcun diritto di voto (tramite i genitori). Quindi queste “associazioni” diventano delle SSD di fatto, visto che poche persone hanno il reale “potere” di prendere decisioni.
Capisco che senza una chiara indicazione di legge, si viaggia a colpi interpretazioni, sentenze e ricorsi.
Che cosa ne pensa?
17 Febbraio 2023 a 19:40
Condivido le Sue affermazioni. Il tema non è il diritto di voto ai minorenni ma se sia antidemocratico (e quindi non solo contrario alla previsione dell’art. 148 Tuir ma anche del comma 18 dell’art. 90 della l. n. 289/02) non prevederlo. Pertanto se si possano ritenere non conformi gli statuti che non la prevedessero.