3 Aprile 2024

Le scritture contabili utilizzabili dal contribuente se conservate anche oltre il termine decennale

di Debora Mirarchi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il tema della conservazione dei documenti di natura fiscale e contabile ha sempre sollevato difficoltà di non poco conto, in ragione del coacervo di norme civilistiche e fiscali astrattamente applicabili.

Come noto, il primo riferimento normativo sul tema è rappresentato dalle disposizioni di matrice civilistica, di cui all’articolo 2220, cod. civ., a norma del quale le scritture e, in generale, i documenti devono essere conservati per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.

Con specifico riguardo alla materia fiscale, l’articolo 22, comma 2, D.P.R. 600/1973, stabilisce che fino a quando non sono definiti gli accertamenti, relativi al corrispondente periodo d’imposta, le scritture contabili devono essere conservate, anche oltre il termine decennale previsto dall’ articolo 2220, cod. civ..

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