14 Maggio 2018

Le società in perdita sistematica

di Federica Furlani
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L’articolo 2, comma 36-decies, D.L. 138/2011, modificato dall’articolo 18 D.Lgs. 175/2014, ha ampliato l’ambito sogget­tivo di applicazione della disciplina delle società non operative, includendovi anche le società in perdita sistematica, ovvero le società che, alternativamente,

  • per 5 periodi d’imposta consecutivi hanno dichiarato una perdita fiscale;
  • ovvero per 4 anni una perdita fiscale e per un anno un reddito inferiore a quello minimo presunto in base all’articolo 30, comma 3, L. 724/1994.

La presunzione di “non operatività” opera, ai sensi dell’articolo 2, comma 36-decies, D.L. 138/2011, nel periodo successivo al quinquennio, ossia nel sesto periodo.

Prima di definire il quinquennio di riferimento, va soffermata l’attenzione sull’individuazione del reddito minimo che deve essere superato in una delle annualità, nel caso in cui nelle altre 4 un contribuente abbia riscontrato una perdita fiscale, per non essere considerato in perdita sistematica.

È a tal fine necessario far riferimento al reddito minimo presunto che la società avrebbe dovuto dichiarare se fosse risultata di comodo.

La sua determinazione avviene applicando alle seguenti tipologie di beni le relative percentuali:

Azioni e quote 1,5%
Terreni e fabbricati iscritti tra le immobilizzazioni e navi anche in locazione finanziaria 4,75% (1% per gli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti)
Immobili A/10 4% (1% per gli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti)
Immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell’esercizio o nei due precedenti 3% (1% per gli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti)
Altre immobilizzazioni 12%

Con riferimento alle società in contabilità semplificata, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 11/E/2017, ha precisato che, ai soli fini dell’individuazione dei presupposti della disciplina sulle società in perdita sistematica, laddove il primo periodo d’imposta di applicazione del regime di cassa costituisce uno di quelli compresi nel c.d. periodo di osservazione, il relativo risultato fiscale deve essere considerato senza tener conto del componente negativo derivante dalla deduzione integrale del valore delle rimanenze finali del periodo precedente.

“Ad esempio, qualora una società abbia indicato nelle  dichiarazioni dei redditi per i periodi d’imposta n-5, n-4, n-3, n-2 e n-1 sempre una perdita (fiscale) e posto che il periodo d’imposta n-3 sia il primo periodo di applicazione del regime di cassa, ai fini dell’applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica per il seguente sesto periodo d’imposta (n), la stessa società dovrà prendere in considerazione i risultati fiscali dei cinque periodi d’imposta che compongono il c.d. periodo di osservazione, ossia, i predetti periodi n-5, n-4, n-3, n-2 e n-1. In tal caso, il risultato fiscale del periodo n-3 va rilevato senza considerare il componente negativo derivante dalla deduzione integrale del valore delle rimanenze finali del periodo precedente (n-4), il quale ha concorso alla determinazione del risultato dello stesso periodo n-3, come risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi”.

Per quanto riguarda il periodo di osservazione, con riferimento al periodo di imposta 2017, è necessario far riferimento alle annualità dal 2012 al 2016: una società è pertanto qualificata in perdita sistematica nel 2017 se in tutti gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 ha dichiarato una perdita fiscale, o ha dichiarato una perdita fiscale per quattro di questi anni e in uno ha dichiarato un reddito inferiore a quello minimo presunto, come sopra determinato.

Non è invece qualificata come società in perdita sistematica se in tre anni del periodo di osservazione ha dichiarato una perdita fiscale (ad esempio 2012, 2013 e 2014) ed in due un reddito inferiore a quello minimo (2015 e 2016).

Una società qualificata in perdita sistematica nell’esercizio 2017, in assenza di cause di esclusione o di disapplicazione:

  • deve dichiarare il reddito minimo e il valore della produzione minimo previsto per le società di comodo, compilando l’apposita sezione del quadro RS del modello Redditi SC 2018 (righi da RS 116 a RS 125) e la Sezione III del quadro IS del modello Irap 2018 (righi da IS16 a IS20);
  • deve applicare una maggiorazione Ires del 10,5% se trattasi di società di capitali, con compilazione dell’apposito rigo RQ62 del modello Redditi SC 2018;
  • non può utilizzare in compensazione orizzontale o chiedere il rimborso del credito Iva 2017.

 

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