22 Novembre 2023

Le società semplici agricole dichiarano reddito agrario anche se detengono partecipazioni

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

A chiusura del percorso di riforma iniziato nel lontano 2001 con la L. 57/2001, l’articolo 2, D.Lgs. 99/2004, ha introdotto le società agricole, ossia quelle società che esercitano esclusivamente le attività agricole previste dall’articolo 2135, cod. civ..

L’esercizio delle attività agricole presuppone un regime di tassazione che, in presenza di determinati requisiti soggettivi e oggettivi, si “astrae” dalla ordinaria contrapposizione costi-ricavi, per assumere una matrice squisitamente catastale.

In particolare, l’articolo 32, comma 2, Tuir, stabilisce che sono produttive di reddito agrario, le attività agricole consistenti:

  • nella coltivazione del terreno;
  • nella silvicoltura;
  • nell’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
  • nelle attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
  • nelle attività connesse di prodotto, di cui all’articolo 2135, comma 3, cod. civ..
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