Le somme dovute per la successione entrano in F24
di Alessandro BonuzziDal prossimo 1° aprile le somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione potranno essere pagate con il modello F24.
Lo ha reso noto il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 40892 di ieri.
Già il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 novembre 2011 aveva esteso il sistema del versamento unificato – modello F24 – anche ad altri tributi e, in particolare, ai pagamenti dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta ipotecaria, dell’imposta catastale, delle tasse ipotecarie, dell’imposta di bollo, dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e dei tributi speciali, nonché dei relativi accessori, interessi e sanzioni.
Tuttavia, con riferimento alle somme dovute all’atto della presentazione della dichiarazione di successione, questa disposizione è rimasta in sospeso fino a ieri, ossia fino alla pubblicazione del provvedimento in commento con il quale l’Agenzia delle Entrate, in un’ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento, da attuazione al decreto.
Pertanto, dal 1° aprile 2016, l’imposta sulle successioni, le altre imposte e tasse, nonché i relativi accessori, interessi e sanzioni, dovuti in relazione alla dichiarazione di successione, verranno versati mediante il modello “F24”.
Sul punto viene precisato che “considerato che il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione dei tributi e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello stesso per il pagamento di numerosi tributi, con il presente provvedimento l’utilizzo del modello F24 viene esteso anche al pagamento delle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione”.
Infatti, a detta dell’Ufficio, questa nuova misura rappresenta un ulteriore step nel processo di semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti.
Il provvedimento prevede altresì un periodo transitorio per consentire l’adeguamento delle procedure attualmente in uso alle nuove modalità di pagamento.
In tal senso, fino al 31 dicembre 2016 sarà ancora possibile utilizzare il modello F23, in alternativa al modello F24. Dal 1° gennaio 2017 si potrà utilizzare esclusivamente l’F24.
La deroga a termine si intende estesa a tutti i contribuenti.
Tuttavia, per gli atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, i pagamenti devono essere effettuati utilizzando esclusivamente il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi.
Infine, il provvedimento precisa che i codici tributo da utilizzare per i versamenti nonché le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento saranno stabiliti con una risoluzione di prossima emanazione.
16 Settembre 2016 a 11:42
Nel caso di risoluzione anticipata di contratto con cedolare secca, posso effettuare la comunicazione all’Agenza delle Entrate in via telematica? Mi sembra che l’applicazione lo permetta…
Grazie mille!
12 Ottobre 2016 a 22:09
Buonasera,
Ho acquistato un immobile all’asta il 1° luglio 2016, ho specificatamente richiesto che la tassazione avvenisse con le agevolazioni di 1° casa (non avendone altre) e che venisse applicato appunto l’art. 16 comma 2 bis della Legge 49/2016, oggi, dopo oltre 3 mesi, il professionista delegato mi comunica che l’AE ha rifiutato le agevolazioni in quanto in contrasto con la prima casa, poichè avrei dovuto impegnarmi a rivendere entro due anni……
In AE saranno completamente impazziti ?
Posso fare ricorso all’AE di Palermo (e chiedere il rimborso delle somme), che ha disapplicato quanto previsto nell’art. 16 comma 2bis ?
Grazie.