Gratuità della spesa
La caratteristica essenziale delle spese di rappresentanza è costituita dalla mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati.
Il destinatario infatti non è tenuto ad alcun obbligo di “dare” o “fare” qualcosa, non paga alcun corrispettivo a fronte di un’utilità che riceve dall’impresa che ha sostenuto i costi. La stessa circolare AdE 34/E/2009 conferma le indicazioni già elaborate in documenti di prassi precedenti che, con riferimento ai criteri distintivi delle spese di pubblicità rispetto a quelle di rappresentanza, aveva enunciato il principio di carattere generale in base al quale la caratteristica delle spese di rappresentanza è la “gratuità” dell’erogazione di un bene o un servizio nei confronti di clienti o potenziali clienti mentre le spese di pubblicità sono caratterizzate dalla circostanza che il loro sostenimento è frutto di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa va ricercata nell’obbligo della controparte di pubblicizzare/propagandare, a fronte della percezione di un corrispettivo, il marchio e/o il prodotto dell’impresa al fine di stimolarne la domanda.
Finalità promozionali o di pubbliche relazioni
Affinché una spesa sostenuta per erogare gratuitamente beni e servizi possa essere definita di rappresentanza, è necessario che sussista, in alternativa:
- una finalità promozionale;
- una finalità di pubbliche relazioni.
La stessa circolare AdE 34/E/2009 ha precisato che le “finalità promozionali” richieste dalla norma consistono nella divulgazione sul mercato dell’attività svolta, dei beni e servizi prodotti, a beneficio sia degli attuali clienti, che di quelli potenziali mentre nel concetto di finalità di “pubbliche relazioni” devono essere ricomprese tutte le iniziative volte a diffondere e/o consolidare l’immagine dell’impresa, ad accrescerne l’apprezzamento presso il pubblico, senza una diretta correlazione con i ricavi.
Possono quindi essere qualificate come spese di rappresentanza non solo le erogazioni gratuite a favore di clienti, ma anche quelle a favore di altri soggetti con i quali l’impresa ha un interesse a intrattenere pubbliche relazioni, come ad esempio i rappresentanti delle amministrazioni statali, degli enti locali, o con organizzazioni private quali le associazioni di categoria, sindacali.
Ragionevolezza e coerenza
Il rispetto del requisito di inerenza richiesto per le spese di rappresentanza implica che il sostenimento delle stesse:
- risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero;
- sia coerente con pratiche commerciali di settore nel quale opera.
Una spesa di rappresentanza deve, quindi, risultare ragionevole, in quanto idonea a generare ricavi ed adeguata rispetto all’obiettivo atteso in termini di ritorno economico, oppure, in alternativa, deve essere coerente con le pratiche commerciali di settore.
Come chiarito nella circolare AdE 34/E/2009 in caso di assenza di pratiche commerciali di settore ovvero di incoerenza della spesa con le stesse, ai fini della deducibilità della spesa di rappresentanza è necessario dimostrarne la ragionevolezza, valutando l’idoneità della stessa a generare ricavi.
La relazione illustrativa al decreto, al riguardo, chiarisce che “… proprio il riscontro di tali elementi funzionali (le finalità promozionali o di pubbliche relazioni, la ragionevolezza ovvero la coerenza con gli usi e le pratiche di settore) garantisce il collegamento delle spese in questione con l’attività d’impresa e la loro distinguibilità rispetto ad altre fattispecie in cui l’erogazione gratuita di reddito, soprattutto in funzione del beneficiario, risponde evidentemente ad altre finalità (erogazione ai soci o a loro familiari, autoconsumo, liberalità a dipendenti o collaboratori) e alle quali la disciplina fiscale del reddito d’impresa riserva opportuni altri trattamenti”.
Soddisfatti i requisiti previsti, le spese di rappresentanza sono deducibili dal reddito nei limiti di quanto disposto dall’articolo 108, comma 2, Tuiril quale prevede che la deduzione sia commisurata all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:
- all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
- allo 0,6%dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
- allo 0,4%dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.
Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.