Le spese per la frequenza di università inglesi nel 2020 e 2021
di Clara PolletSimone DimitriGli universitari italiani che studiano nel Regno Unito sostengono alcune spese che, ai fini della detraibilità, dovranno essere riviste nel 2021 con la Brexit: le spese di frequenza universitaria continuano ad essere detraibili, quelle relative all’alloggio non potranno più essere “scaricate”.
La messa a disposizione del 730/2021 precompilato a partire dal 10 maggio 2021 (la proroga rispetto al 30 aprile è stata disposta dall’articolo 5, comma 22, D.L. 41/2021) è l’occasione per confrontare la diversa detraibilità delle spese relative agli anni 2020 e 2021.
Le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria fanno parte di quelle spese danno diritto alla detrazione anche se sono state sostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico. In questo caso, la detrazione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.
Le spese del 2020 per frequenza di corsi di istruzione universitaria danno diritto alla detrazione del 19% (ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e, Tuir) e sono indicati nel 730/2021, nei righi da E8 a E10 con il codice 13 – Spese per istruzione universitaria.
Si tratta delle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri (non vi è distinzione tra territorio comunitario o extracomunitario). Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
Il D.M. 30.12.2020 ha stabilito gli importi massimi di riferimento confermando quelli dello scorso anno. Nella tabella tali importi massimi sono indicati per ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui ha sede l’Ateneo presso il quale è presente il corso di studio.
Area disciplinare corsi istruzione |
Zona geografica nord | Zona geografica centro | Zona geografica Sud e Isole |
Medica |
€ 3.700 | € 2.900 | € 1.800 |
Sanitaria | € 2.600 | € 2.200 |
€ 1.600 |
Scientifico tecnologica |
€ 3.500 | € 2.400 |
€ 1.600 |
Umanistico sociale | € 2.800 | € 2.300 |
€ 1.500 |
La suddivisione dei singoli corsi di studio nelle diverse aree disciplinari e delle regioni nelle zone geografiche di riferimento è disposta dall’allegato 1 al D.M. 30.12.2020.
La spesa riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è indicata nell’importo massimo della tabella sottostante.
Spesa massima detraibile |
Zona geografica nord | Zona geografica centro | Zona geografica Sud e Isole |
Per i corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello | € 3.700 | € 2.900 |
€ 1.800 |
Per le spese per frequenza di corsi universitari all’estero, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale (circolare 18/E/2016, risposta 2.2).
Sono inoltre detraibili sempre nella misura del 19% e indicate, nei righi da E8 a E10, con il codice 18, le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (in base all’articolo 16, comma 1, lettera i-sexies, Tuir). L’importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro.
Si tratta delle spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (L. 431/1998), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta anche a studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università situata fuori dal territorio nazionale purché sia ubicata in uno degli Stati dell’Unione europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
È necessario che l’istituto che ospita lo studente rientri tra quelli previsti dalla norma, ovvero tra gli “enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative”. Ai fini della detrazione, pertanto, è necessario che, ove non sia insito nella natura dell’ente che lo stesso non abbia finalità di lucro, sia rilasciata un’attestazione dalla quale risulti che l’ente ha le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa.
Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.
Dal 2021 gli universitari italiani che frequentano nel Regno Unito, con la Brexit, potranno pertanto continuare a detrarre le spese di frequenza mentre non potranno più “scaricare” le spese relative ai canoni di locazione.