Le spese sostenute per gli immobili ad uso promiscuo
di Viviana GrippoSovente capita che la sede della propria attività professionale o imprenditoriale sia allocata nella propria abitazione. E’ chiaro quindi che le spese sostenute per l’acquisto e la gestione di tali immobili debbano avere un trattamento differenziato da quello riservato ai beni in uso esclusivo dell’attività esercitata.
Soffermandoci sulla deducibilità dei costi (articolo 54, comma 3, Tuir) e sulla detraibilità Iva (articolo 19, comma 4, D.P.R. 633/1972) nell’ambito del lavoro autonomo si ritiene utile proporre la seguente tabella riassuntiva.
SPESA | DEDUCIBILITA’ | DETRAIBILITA’ IVA |
Acquisto (con mezzi proprio o finanziamento)/ Ammortamento | Non deducibile, si veda più avanti | Indetraibile se abitativo |
Possesso – rendita catastale | 50% e sempre che il professionista non abbia altro immobile nel comune adibito a esercizio dell’attività. | |
Leasing | 50%, si veda più avanti | La detraibilità si lega a eventuali criteri oggettivi ad essa applicabili secondo le indicazioni della C.M. 328/1997 |
Locazione | 50% e sempre che il professionista non abbia altro immobile nel comune adibito a esercizio dell’attività. | Indetraibile se abitativo |
Manutenzioni | 50% | indetraibile |
Utenze | 50% | La detraibilità si lega a eventuali criteri oggettivi ad essa applicabili secondo le indicazioni della C.M. 328/1997 |
Eccezione: spese telefoniche e di connettività per le quali la deduzione è dell’80%.
Se le utenze sono ad uso domestico il costo e l’iva sono sempre indeducibili/indetraibili. |
Con la L. 296/2006 il legislatore ha previsto tale possibilità per gli immobili acquisiti negli anni dal 2007 al 2009.In merito all’acquisito dell’immobile ed al relativo ammortamento, si ricorda che dal 15 giugno 1990 e fino al 31 dicembre 2006 non è stata consentita al professionista la deducibilità degli ammortamenti relativi all’acquisto degli immobili strumentali.
Infine, la L. 147/2013, ha reintrodotto la deduzione dei canoni di leasing immobiliare per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, prevedendo un periodo minimo di durata del leasing pari a 12 anni, lasciando di fatto vigente l’indeducibilità degli ammortamenti relativi agli immobili acquistati dopo il 2009.
Venendo all’aspetto contabile si propone, di seguito, un esempio.
Si immagini di ricevere una fattura per utenza elettrica pari a euro 200,00, l’iva (22%) è pari a euro 36,07, il costo a euro 163,93.
All’atto del ricevimento della fattura occorrerà rilevare la quota parte di costo deducibile e la quota indeducibile, oltre all’iva detraibile e indetraibile.
La scrittura contabile è la seguente:
Diversi a Debiti vs società elettrica 200,00
Energia Elettrica 81,96
Energia Elettrica indeducibile 81,97
Iva su acquisti 18,03
Iva indetraibile 18,04
Quindi occorrerà girocontare l’iva indetraibile a costo:
Energia Elettrica indeducibile a Iva indetraibile 18,04
21 Marzo 2018 a 17:16
Buonasera,
argomento sempre molto attuale anche se la norma ha la sua anzianità.
Avrei una domanda sulla questione delle utenze nel caso siano ad uso domestico:
se io lavoro a casa e l’adsl è intestata alla sfera non economica (per intenderci solo CF senza P.IVA) posso comunque dedurre il 50% poiché la utilizzo anche per lavoro? avevo dato per assodata una risposta affermativa ma leggendo l’articolo mi è sorto il dubbio
grazie per l’eventuale risposta
Cordiali saluti