17 Marzo 2018

Le spese sostenute per gli immobili ad uso promiscuo

di Viviana Grippo
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Sovente capita che la sede della propria attività professionale o imprenditoriale sia allocata nella propria abitazione. E’ chiaro quindi che le spese sostenute per l’acquisto e la gestione di tali immobili debbano avere un trattamento differenziato da quello riservato ai beni in uso esclusivo dell’attività esercitata.

Soffermandoci sulla deducibilità dei costi (articolo 54, comma 3, Tuir) e sulla detraibilità Iva (articolo 19, comma 4, D.P.R. 633/1972) nell’ambito del lavoro autonomo si ritiene utile proporre la seguente tabella riassuntiva.

SPESA DEDUCIBILITA’ DETRAIBILITA’ IVA
Acquisto (con mezzi proprio o finanziamento)/ Ammortamento Non deducibile, si veda più avanti Indetraibile se abitativo
Possesso – rendita catastale 50% e sempre che il professionista non abbia altro immobile nel comune adibito a esercizio dell’attività.
Leasing 50%, si veda più avanti La detraibilità si lega a eventuali criteri oggettivi ad essa applicabili secondo le indicazioni della C.M. 328/1997
Locazione 50% e sempre che il professionista non abbia altro immobile nel comune adibito a esercizio dell’attività. Indetraibile se abitativo
Manutenzioni 50% indetraibile
Utenze 50% La detraibilità si lega a eventuali criteri oggettivi ad essa applicabili secondo le indicazioni della C.M. 328/1997
Eccezione: spese telefoniche e di connettività per le quali la deduzione è dell’80%.

Se le utenze sono ad uso domestico il costo e l’iva sono sempre indeducibili/indetraibili.

Con la L. 296/2006 il legislatore ha previsto tale possibilità per gli immobili acquisiti negli anni dal 2007 al 2009.In merito all’acquisito dell’immobile ed al relativo ammortamento, si ricorda che dal 15 giugno 1990 e fino al 31 dicembre 2006 non è stata consentita al professionista la deducibilità degli ammortamenti relativi all’acquisto degli immobili strumentali.

Infine, la L. 147/2013, ha reintrodotto la deduzione dei canoni di leasing immobiliare per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, prevedendo un periodo minimo di durata del leasing pari a 12 anni, lasciando di fatto vigente l’indeducibilità degli ammortamenti relativi agli immobili acquistati dopo il 2009.

Venendo all’aspetto contabile si propone, di seguito, un esempio.

Si immagini di ricevere una fattura per utenza elettrica pari a euro 200,00, l’iva (22%) è pari a euro 36,07, il costo a euro 163,93.

All’atto del ricevimento della fattura occorrerà rilevare la quota parte di costo deducibile e la quota indeducibile, oltre all’iva detraibile e indetraibile.

La scrittura contabile è la seguente:

Diversi                        a                                  Debiti vs società elettrica                              200,00

Energia Elettrica                                                                                           81,96

Energia Elettrica indeducibile                                                                   81,97

Iva su acquisti                                                                                               18,03

Iva indetraibile                                                                                              18,04

Quindi occorrerà girocontare l’iva indetraibile a costo:

Energia Elettrica indeducibile                       a                 Iva indetraibile                                   18,04

Le operazioni straordinarie caso per caso