11 Luglio 2024

Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

Le spese, sostenute per gli addetti all’assistenza personale, sono detraibili solo nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

In particolare, sono considerate non autosufficienti, come indicato anche all’interno delle istruzioni ministeriali collegate al modello 730/2024, oltre alle persone che hanno bisogno di sorveglianza continua, coloro che, in presenza di patologie riconosciute, non sono in grado di:

  • assumere alimenti;
  • espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale;
  • deambulare;
  • indossare autonomamente gli indumenti.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica, ovvero da autocertificazione attestante il possesso della certificazione medica.

La detrazione, riconosciuta a fronte delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti, è pari al 19 %, da calcolare su un importo massimo di spesa pari a 2.100 euro, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. i-septies, Tuir, purché il reddito complessivo, collegato al periodo di imposta di riferimento, non superi i 40.000 euro.

La detrazione, come per tutti gli oneri di cui all’articolo 15, Tuir, spetta a condizione che l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario o postale ovvero per mezzo di altri sistemi di pagamento tracciabili.

L’utilizzo di tali modalità può essere dimostrato attraverso prova cartacea della singola transazione o pagamento.

In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Le spese, inoltre, devono essere debitamente certificate da idonea documentazione, contenente:

  • gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (essendo possibile portare in detrazione anche spese sostenute per altri soggetti) e di quello che effettua l’assistenza e, di conseguenza, riceve il pagamento;
  • nell’ipotesi di spesa sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

Tra le spese considerate per l’assistenza di persone non autosufficienti rientrano anche le prestazioni di assistenza rese da:

  • case di cura o di riposo, le quali sono tenute a certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante;
  • cooperative di servizi, le quali devono specificare, all’interno della documentazione, la natura del servizio reso;
  • agenzie interinali, le quali devono specificare, all’interno della documentazione, la qualifica contrattuale del lavoratore.

Al fine della compilazione del modello 730/2024, occorre inserire tali spese nei righi da E8 a E10 con il codice 15, denominato “Spese di assistenza personale”.

L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili”, di cui ai punti da 341 a 352, della Certificazione unica con il codice 15.

Infine, si evidenzia che la detrazione non spetta per le spese sostenute per i lavoratori domestici, che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all’assistenza personale, e per i contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, Tuir.