28 Giugno 2024

Le stratificazioni delle partecipazioni nei conferimenti a realizzo controllato vecchi e nuovi

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Il nuovo articolo 177, comma 2, Tuir, al momento ancora in bozza, amplia significativamente le casistiche in cui il conferimento può intervenire con il meccanismo del realizzo controllato. Lo stesso, infatti, interverrà, non solo nei casi in cui la società conferitaria “acquisisce” il controllo di diritto nella società conferita, ma anche nelle numerose situazioni in cui la società semplicemente “integra” il controllo di diritto già esistente.

Per chiarire meglio proponiamo di seguito un esempio. Supponiamo che Tizio detenga il 100% delle partecipazioni in una società di capitali e che intenda conferirle in una personal holding. Se Tizio conferisce dapprima il 60 % non vi è dubbio che, in base alla normativa attualmente in vigore ed anche in base a quella disponibile in bozza, il conferimento benefici del regime di realizzo controllato, atteso che la società conferitaria acquisirà il controllo nell’assemblea della conferita.

Tuttavia, un successivo conferimento della quota del 40% non può beneficiare, secondo la norma al momento in vigore del comma 2, in quanto, nella sua attuale formulazione, il comma 2 accetta l’integrazione del controllo, solo qualora lo stesso discenda da un obbligo di legge o dal rispetto di un vincolo statutario. Si tratta di ipotesi del tutto marginali, che non hanno una significativa rilevanza pratica.

Ebbene, la nuova norma del conferimento, oggi ancora in bozza, ha eliminato l’inciso “in virtù di un obbligo di legge o di un vincolo statutario” aprendo la strada del realizzo controllato anche nelle ipotesi di “mera” integrazione del controllo. In buona sostanza, se la modifica normativa trovasse conferma, tornando all’esempio sopra proposto, Tizio potrà beneficiare del realizzo controllato, anche in relazione al successivo conferimento del 40%, anche dopo che la holding conferitaria ha già acquisito il controllo in virtù del primo conferimento di 60%.

La novella farebbe venir meno, in molti casi, il problema dei conferimenti uno actu, in quanto renderebbe fruibile il realizzo controllato anche in una fase successiva. Tuttavia, in base alla disciplina odierna, il contribuente avrebbe comunque potuto implementare un conferimento a realizzo controllato, conferendo il 40%, in base al successivo comma 2 bis. Ciò si renderebbe possibile in quanto si implementerebbe un conferimento di partecipazione qualificata in presenza di un unico conferente. Ovviamente, sul presupposto che la conferita non sia una holding e, quindi, non si debba verificare l’ulteriore condizione della cosiddetta demoltiplicazione.

Occorre, tuttavia, precisare che la concatenazione dei due conferimenti, il primo a realizzo controllato, ai sensi dell’articolo 177, comma 2, Tuir, e il secondo, sempre a realizzo controllato, ma i sensi del comma 2-bis, non è scevra di conseguenze sul piano pratico. Ricordiamo, infatti, che l’holding period per godere della pex in ipotesi di successiva cessione quote, in caso di conferimento di partecipazione ex articolo 177, comma 2, Tuir, sarà solo di 12 mesi, mentre in caso di conferimento ex articolo 177 comma 2 bis, Tuir, l’holding period sarà di 60 mesi. Pertanto, il contribuente che ha conferito le quote di controllo con la vecchia o con la nuova disciplina potrà cedere le stesse (60%), beneficiando della pex, decorsi 12 mesi; diversamente la quota del 40% conferita ai sensi dell’articolo 177, comma 2-bis, Tuir, potrà essere ceduta “in esenzione”, solo dopo il decorso di 60 mesi. Con la riforma entrambi i conferimenti avverrebbero in base al comma 2 e le quote potrebbero essere vendute dopo 12 mesi.

Occorre, inoltre, rilevare che la questione non è di poco momento, atteso che in caso di vendita di partecipazioni si deve applicare il criterio lifo per cui la partecipazione conferita in un secondo momento verrà considerata quella ceduta per prima.