19 Aprile 2019

Le tipologie di giudizio sul bilancio del revisore – II° parte

di Francesco Rizzi
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Proseguendo l’analisi avviata con il precedente contributo, giova ora ricordare che, per quanto attiene alle tipologie di “giudizi con modifica”, il revisore esprimerà un giudizio positivo ma “con rilievi” qualora, in esito alle attività di revisione svolte,

  • reputi che nel bilancio siano presenti errori che, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi ma non pervasivi (trattasi del cosiddetto rilievoper deviazione” da norme di legge o principi contabili);
  • oppure ritenga di non essere stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti (aspetto quantitativo) e appropriati (aspetto qualitativo) per esprimere un giudizio, reputando che i possibili effetti sul bilancio di eventuali errori non identificati potrebbero essere significativi ma non pervasivi (trattasi del cosiddetto rilievoper limitazioni” alle procedure di revisione e alla corretta acquisizione di elementi probativi).

Per ben comprendere quando il revisore deve esprimere un giudizio positivo “con rilievi” è opportuno specificare che:

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