Le tipologie di procura
di EVOLUTIONLa procura alle liti è un negozio giuridico riconosciuto nei confronti della parte privata, sia essa ricorrente, interveniente o resistente, persona fisica o giuridica, in cui conferisce, al difensore abilitato, un apposito incarico, mediante:
- atto pubblico;
- scrittura privata autenticata od anche in calce;
- a margine di un atto del processo;
- oralmente.
I soggetti abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie vengono individuati dall’articolo 12, comma 3, D.Lgs. 546/1992, il quale distingue tali soggetti in funzione:
- della materia oggetto di controversia: distinguendo la generalità delle controversie dalle specifiche controversie;
- della categoria di contribuente.
Sono esclusi dall’obbligo di assitenza tecnica:
- sotto il profilo oggettivo, i soggetti che intendono proporre ricorso avverso un atto di valore non superiore ad euro 3.000,00, con la conseguenza che la parte (rectius, il contribuente) può proporre ricorso personalmente;
- sotto il profilo soggettivo, i soggetti abilitati al patrocinio dinanzi alle Commissioni tributarie limitatamente alle proprie materie ex articolo 12, comma 9, D.Lgs. 546/1992 e gli enti impositori, agenti della riscossione e concessionari di accertamento e della riscossione per gli enti locali.
la procura alle liti deve essere sottoscritta dalla parte e dal difensore abilitato, il quale ne autentica la firma del conferente l’incarico. Essa può essere di due tipi:
- generale: è quella avente ad oggetto, in via indeterminata, tutte le possibili liti del contribuente e deve essere conferita per iscritto con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- speciale: è quella avente ad oggetto la singola lite, una fase del giudizio o un determinato atto processuale e può essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, in calce o a margine degli atti con i quali la parte fa il suo ingresso nel processo oppure oralmente in udienza.
In caso di difetto di rappresentanza o di autorizzazione, la sanatoria di cui all’articolo 182 c.p.c., secondo cui il giudice, laddove rilevi un vizio comportante la nullità della procura, assegna un termine perentorio per il rilascio o la rinnovazione della stessa, con la conseguenza che l’osservanza del termine sana i vizi e, quindi, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono dal momento della prima notificazione.
La procura può essere sempre revocata dalla parte e il difensore può sempre rinunciarvi. Tuttavia, esse non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore. Quindi, il difensore revocato o che ha manifestato rinuncia al mandato conserva la rappresentanza legale per tutti gli atti processuali fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro difensore.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |