Le transazioni finanziarie infragruppo durante il Coronavirus
di Ennio VialDiverse sono le questioni che emergeranno nei prossimi anni in relazione ai riflessi che la pandemia da Covid 19 avrà sulla disciplina del transfer price.
Uno tra i tanti è il posizionamento all’interno del range di comparables in ipotesi di utilizzo del transaction net margin method (TNMM) ai fini TP.
Da sempre, infatti, gli operatori si chiedono se è necessario porsi sulla mediana o se ci possiamo accontentare del primo quartile. La questione si complica ulteriormente durante l’emergenza epidemiologica. Potremmo valutare anche il posizionamento non tra il primo ed il terzo interquartile ma anche nel range totale.
Questo aspetto permette di osservare come il consulente dovrà operare una analisi fortemente personalizzata che non si limiti ad una acritica estrazione di dati da banche dati filtrate con le classiche metodologie manuali. Potrà essere opportuno valutare un metodo additivo ben ponderato e non gestito in modo strumentale.
Sarà molto probabile che queste situazioni diano vita a contributi di fine anno che, se slegati da prezzi precedentemente applicati, saranno considerati fuori campo iva ai sensi della risposta ad interpello n. 60 del 02.11.2018.
Non mancano i risvolti in tema di fiscalità diretta, atteso che alcuni Paesi non ammettono la deducibilità di tali contributi. Le conseguenze non sono solo queste. Se la casa madre assorbe le perdite del gruppo, potrà derivare un downgrade del credit rating con una conseguente maggiore onerosità del denaro preso a prestito.
Nel report del 11.2.2020, l’Ocse afferma che, prima di tutto, si deve fare una accurata identificazione della transazione infragruppo. Potrebbe accadere che un finanziamento erogato negli anni passati era all’origine finalizzato ad alimentare la liquidità.
Potrebbe accadere che con la nuova situazione il finanziamento operativo diventi una dazione patrimoniale.
Se si dovesse andare in questa direzione si potrebbe finire nell’impossibilità di addebitare gli oneri finanziari. La riqualificazione potrebbe essere parziale. Si pone però il problema di determinare la misura di tale riqualificazione.
Si potrebbe altresì valutare di pensare ad una temporanea riqualificazione come apporto di capitale solo per il periodo del lockdown.
Un ulteriore aspetto attiene ai sussidi pubblici che alcuni Stati hanno erogato o erogheranno alle imprese. Si potrebbe ritenere che, se la capogruppo concentra le perdite, allora potrà accentrare anche detti sussidi. In linea generale i location savings, ossia i benefici connessi ad una determinata localizzazione di una impresa, secondo l’Ocse, devono rimanere nel Paese in cui si trova la società. Questa impostazione potrebbe porsi in contrasto con l’idea di accentrare i contributi ove sono accentrate le perite.
Ci potrebbero ad ogni buon conto essere filiali che, diversamente, hanno beneficiato delle conseguenze emerse durante la pandemia. Magari chi ha prodotto gel igienizzanti e mascherine ha “fatto i soldi” in questi mesi!
Lasciamo i margini a chi a ha prodotti o bisogna ridistribuirli all’interno del gruppo?
Le marginalità target su cui vengono determinati gli aggiustamenti di fine anno sono calcolate sui principi contabili internazionali o locali.
È necessario che, per adottare questi correttivi, vi sia una uniformità di impostazione dei dati contabili.
Finora abbiamo parlato di aspetti finanziari ed economici. Vi sono, tuttavia, anche degli aspetti legali.
Poiché all’interno del gruppo ci trattiamo come dei soggetti indipendenti, dobbiamo prendere le mosse dal contratto in forma scritta per valutare se questo prevede qualcosa per situazioni di crisi. Se manca la clausola di forza maggiore, si potrebbe fare un confronto con i contratti normalmente previsti con parti indipendenti. Ad esempio, cosa accade se non siamo stati in grado di soddisfare gli ordini in tempo?
Si potrebbe valutare quali sono gli usi e i costumi in essere fino al 2019 per avere un punto di partenza nell’analisi.
Possiamo approfondire anche nei rapporti infragruppo le conseguenze della pandemia sui contratti stipulati con parti terze.
Questo aspetto enfatizza il fatto che i contratti, ancorché infragruppo, devono essere redatti in modo dettagliato e non in modo frettoloso nella consapevolezza che non ci sarà mai un effettivo contenzioso legale.
Se le modalità di produzione sono state non bloccate ma rallentate da politiche governative, che effetti ci sono nei rapporti commerciali con i clienti?
Si ricorda sempre la necessità di supportare le proprie decisioni del 2020 con della documentazione giustificativa.
L’analisi sarà importante anche tenendo conto dell’area geografica in cui si manifesta il business del gruppo. L’effetto della pandemia, infatti, risentirà senz’altro della diversa incidenza della pandemia stessa e delle politiche di lockdown di un determinato Paese.
Si deve pensare anche al caso in cui, alla fine, tutte le società del gruppo escano in perdita. Si potrebbe valutare se sia il caso di adottare il metodo del profit split, che potremmo invece rinominare loss-split.
Sarà poi essenziale definire un percorso di uscita dalla crisi verso quella che si auspica essere la ripresa dell’attività in condizione di sostanziale normalità.
Queste situazioni non dovrebbero tuttavia consigliare un repentino cambio di metodo, in quanto si dovrà poi giustificare anche un eventuale ritorno al metodo precedente.
Inoltre, quand’anche si passasse al profit split e si decidesse di tenere il criterio per le annualità successive, che effetti si avranno sulle chiavi di allocazione?
Il cambio del metodo porta generalmente a notevoli conseguenze in tema di soggettività, se non arbitrarietà nelle valutazioni.
Peraltro, il cambio metodo potrebbe stimolare l’Agenzia a ritenere che questo nuovo metodo, forse, era da preferire anche per le annualità precedenti.