Le ulteriori novità del quadro C del modello 730/2024
di Laura MazzolaAll’interno quadro C, del modello 730/2024, dedicato ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, oltre all’inserimento della sezione VII (dedicata alla tassazione agevolata del settore turistico-alberghiero e di ricezione), sono state previste ulteriori novità. Infatti, come indicato all’interno delle istruzioni ministeriali, tra i compensi da dichiarare nel quadro C quest’anno rientrano anche:
- i redditi percepiti dai lavoratori sportivi nell’ambito del dilettantismo, sia sotto forma di lavoro subordinato che tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- i redditi percepiti da coloro che svolgono attività di carattere amministrativo–gestionale in favore di società e associazioni dilettantistiche, sia sotto forma di lavoro subordinato che attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Di conseguenza, sono stati previsti due nuovi codici numerici relativi al tipo di reddito.
In particolare, nei righi da C1 a C3, in colonna 1, con il nuovo modello 730/2024, sono stati introdotti i seguenti codici:
- 8, per l’indicazione dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo;
- 9, per l’indicazione dei redditi di lavoro dipendente degli atleti e delle atlete operanti nel settore professionistico, di età inferiore a 23 anni.
Il codice 9 deve essere utilizzato per gli atleti che praticano sport di squadra, se i compensi sono corrisposti da società sportive professionistiche il cui fatturato, nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della disposizione, non sia stato superiore a euro 5.000.000 e se è compilato il relativo punto 782 o 785 della Certificazione Unica 2024.
Tali novità conseguono dall’approvazione del D.Lgs. 36/2021, il quale, all’articolo 25, comma 2, afferma: “Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
Successivamente, l’articolo 36, commi 6 e 6-ter, D.Lgs. 36/2021, prevedono una tassazione particolare, rispettivamente nell’area del dilettantismo e nell’area del professionismo.
In particolare, il comma 6 afferma: “I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.
Ne deriva che i compensi di lavoro sportivo, nell’area del dilettantismo, non costituiscono base imponibile fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro.
Il comma 6-ter prevede, “al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico”, che le retribuzioni agli stessi riconosciute non costituiscano reddito fino all’importo annuo massimo di 15.000 euro.
Si precisa, quindi, che, sia per il comma 6, sia per il comma 6-ter, l’importo di 15.000 euro costituisce una franchigia; pertanto, solo la parte eccedente tale limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.
Ai fini della compilazione della colonna 2, dei righi da C1 a C3, occorre riportare:
- il codice 1, quale contratto a tempo indeterminato, se nella Certificazione unica 2024 risultano compilati uno o più punti da 781 a 783;
- il codice 2, quale contratto a tempo determinato, se nella Certificazione unica 2024 risultano compilati uno o più punti da 784 a 786.
Per quanto riguarda la compilazione della colonna 3, dei righi da C1 a C3, occorre indicare, per i lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo (codice 8):
- l’importo indicato nel punto 781 della Certificazione unica 2024, per i rapporti a tempo indeterminato;
- l’importo indicato nel punto 784 della Certificazione unica 2024, per i rapporti a tempo determinato.
Diversamente, sempre per quanto riguarda la compilazione della colonna 3, dei righi da C1 a C3, per i lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo (codice 9), occorre indicare:
- l’importo indicato nel punto 782 della Certificazione unica 2024, per i rapporti a tempo indeterminato;
- l’importo indicato nel punto 785 della Certificazione unica 2024, per i rapporti a tempo determinato.
Se, però, risultano compilati anche i punti 783 e 786, per redditi che non derivano né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell’ambito delle attività dilettantistiche né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell’ambito delle attività professionistiche, occorre compilare distinti righi.