3 Agosto 2022

Le ultime novità in materia di concordato preventivo

di Francesca Dal Porto
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Il D.Lgs. 83/2022 ha operato una sostanziale modifica del Codice della crisi e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019, entrato in vigore il 15 luglio scorso.

In particolare, in materia di concordato preventivo, l’articolo 84 è stato totalmente riscritto.

Tra le finalità del concordato c’è quella di realizzare, sulla base di un piano avente in contenuto di cui all’articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante:

  • la continuità aziendale,
  • la liquidazione del patrimonio,
  • l’attribuzione delle attività ad un assuntore
  • o in qualsiasi altra forma.

Il comma 2 del nuovo articolo 84 disciplina il concordato preventivo in continuità aziendale.

È specificato che la continuità aziendale tutela l’interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro.

Non è più previsto che la continuità garantita dalla gestione dell’impresa da parte di un soggetto terzo debba prevedere la riassunzione di un certo numero vincolato di lavoratori (nella vecchia formulazione si parlava di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso per un anno dall’omologazione).

La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell’attività d’impresa da parte dell’imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività da parte di soggetto diverso dal debitore attraverso la cessione, l’usufrutto o il conferimento dell’azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo.

Il comma 3 del nuovo articolo 84 è stato totalmente riscritto: non è più necessario che nel concordato in continuità aziendale i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale stessa, sia essa diretta o indiretta.

La nuova formulazione del comma 3 precisa che, nel concordato in continuità aziendale, i creditori possono essere soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta.

L’importante è che la proposta di concordato preveda per ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.

In materia di concordato liquidatorio, è confermato quanto previsto dalla vecchia formulazione del comma 4 dell’articolo 84 D.Lgs. 14/2019: la proposta deve prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l’attivo disponibile (rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale) al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati, degradati per incapienza, in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo.

La nuova formulazione dell’articolo 84, comma 4 contiene anche una definizione di risorse esterne (per le quali tra l’altro è prevista anche la distribuzione in deroga agli articoli 2740 e 2741 cod. civ., sempre nei limiti del 20 per cento): si considerano tali le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano preveda la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali.

Il comma 5 dell’articolo 84 ribadisce il principio secondo il quale i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente.

La quota residua del credito non soddisfatta sarà trattata come credito chirografario.

Il nuovo comma 6 dell’articolo 84 prevede invece una deroga al principio del soddisfacimento dei creditori in base alla graduazione delle cause legittime di prelazione.

Nel concordato in continuità aziendale, il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

Fanno eccezione i crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n.1, cod. civ. (quelli di lavoro) che devono essere soddisfatti con la priorità dovuta sia sul valore di liquidazione che su quello prodotto dalla continuità, con la precisazione che deve essere rispettato il dettato dell’articolo 2116 cod. civ., che impone di corrispondere il dovuto ai prestatori di lavoro, anche in caso di inadempimento del datore di lavoro nel versamento dei contributi.

È confermata la norma secondo la quale, se il concordato prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell’azienda senza che sia già individuato l’offerente, deve essere nominato un liquidatore che, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione, assicurandone l’efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

Se invece il piano prevede l’offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l’affitto o il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, dell’azienda o di uno o più rami d’azienda, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 91, comma 1, in base alla disciplina delle offerte concorrenti.

La suddivisione dei creditori in classi è sempre obbligatoria nel caso di concordato in continuità aziendale; i creditori muniti di diritto di prelazione pregiudicati dalla proposta, in quanto non soddisfatti in denaro e integralmente entro centottanta giorni dall’omologazione, devono essere inseriti in apposite classi, così come devono essere inserite in classi separate le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi.

La nuova formulazione dell’articolo 86 prevede che il piano possa prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall’articolo 2751-bis, n. 1, cod. civ. può essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall’omologazione.

Anche l’articolo 87 relativo al contenuto del piano di concordato è stato riscritto: in particolare, è ora previsto che debbano essere indicate anche:

  • eventuali parti correlate al debitore;
  • il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;
  • la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l’indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
  • le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l’ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell’ammontare eventualmente contestato;
  • le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni.