Le ultime novità sui compensi sportivi
di Guido MartinelliCon l’interpello n. 6/2016 del 27 gennaio 2016 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha preso posizione sull’ambito di applicazione dell’art. 2 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 81/2015. Come è noto, tale norma esonera dall’obbligo della applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, in caso di collaborazioni personali e continuative organizzate dal committente con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro, le prestazioni rese ai fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche.
Sul punto, a seguito di apposita istanza presentata dal Coni, il Ministero, ha chiarito, dopo una breve rassegna della disciplina legislativa vigente, che il legislatore aveva: “l’obiettivo di favorire lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche” intendendovi, quindi, ricomprendere il Coni, le Federazioni e gli enti di promozione sportiva, in considerazione “della valenza delle funzioni sociali dagli stessi svolte connesse al benessere psicofisico della persona” citando, a tal fine, anche la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 683/2014. Pertanto, conclude il Ministero, “in forza di una lettura in chiave sistematica delle norme sopra riportate, nonché in ragione delle motivazioni che hanno indotto il legislatore del tempo a riconoscere tale regime agevolato, si ritiene che nell’ambito di applicazione dell’art. 2 comma 2 lett. d) D. Lgs. n. 81/2015 debbano essere ricomprese non solo le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche ma anche quelle rese in favore del Coni, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e degli enti di promozione sportiva”. Non vi è dubbio che il Ministero si inserisce in un filone interpretativo (vedi sul punto anche la circolare del Ministero del lavoro 21.02.2014) secondo il quale per la specificità dell’attività svolta nel settore sportivo, il Legislatore abbia previsto la creazione di una nuova area lavorativa non soggetta a contribuzione previdenziale. A sostegno di tale ipotesi, oltre ai documenti di prassi amministrativa già ricordati e la sentenza della Corte d’Appello di Firenze citata dal Ministero, si possono aggiungere le decisioni della Corte d’Appello di Milano Sez. lav. n. 1172/2014 e la successiva decisione del Tribunale dello stesso foro (Trib. Milano sez. lavoro 30.11.2015 – “Nel caso in esame, infatti, la norma concerne i compensi sportivi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche che il vigente ordinamento assoggetta ad un regime agevolato derivante dalla tradizionale distinzione tra attività sportiva professionistica, nella quale è riconosciuta una prestazione di lavoro, e attività sportiva dilettantistica”) e quella del Trib. di Modena, sent. 2276 del 09.12.2015.
Sicuramente questa presa di posizione consente al Coni, alle Federazioni e agli enti di promozione sportiva di poter ritenere che anche nei loro confronti non scatti l’applicazione delle norme del lavoro subordinato in presenza di collaborazione etero – organizzate per quanto riguarda i temi e i luoghi di lavoro.
Ma, ferme restando le note riserve, già più volte manifestate da chi scrive, circa la compatibilità di questa tesi con il sistema costituzionale di welfare esistente nel nostro Paese (vedi anche l’art. 38 secondo comma della Costituzione), non vi è dubbio che la presa di posizione Ministeriale in commento conduce ad una ulteriore riflessione importante. Crea un collegamento che, ad onor del vero, il testo della norma non sembra esprimere in maniera così decisa, tra la disciplina delle “collaborazioni” di cui all’art. 2 comma due lett. d) del decreto legislativo 81/2015 e quelle di cui all’art. 67 primo comma lett. m) del Tuir. Pertanto, sembra dirci il Ministero che la disciplina fiscale dei compensi agli sportivi abbia trovato inquadramento “lavoristico” nella norma di deroga appena citata. Ne deriva che ove si sia, nello sport, nell’ambito delle collaborazioni a carattere continuativo, a titolo esclusivamente personale, queste “necessariamente” ricadono nella applicazione della norma fiscale sui redditi diversi che porta, come tale, l’esonero dalla contribuzione previdenziale e assistenziale.
Se questa, a prima vista, sembra una notizia lieta per il mondo dello sport, non possiamo dimenticare che la portata di questa norma, nell’interpretazione che ne offre il Ministero (che, ricordiamo, vede comunque di segno contrario diverse sentenze di legittimità tra le quali Cass. Sez. Lavoro n. 21245/2014, nonché Cass. Sez. terza n. 31840/2014) è comunque di non pacifica applicazione.
Infatti, contrariamente a quello che accade, invece, nel lavoro sportivo professionistico dove l’inquadramento è ex lege (vedi l. 91/81), la collocazione tra i redditi diversi per quello dilettantistico si ha solo quando non si ricada nei redditi di lavoro subordinato o nell’esercizio di arti e professioni.
Pertanto si riproporrà, sempre e comunque, pur in presenza di questo chiarimento, il tema del rischio, che in giudizio, si porti ad inquadrare il rapporto come reddito di lavoro subordinato rispetto all’auspicato, per le società sportive, reddito diverso.