Le valute virtuali nel quadro RW
di Clara PolletSimone DimitriLe valute virtuali sono utilizzate come “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale ed emessa dall’Autorità monetaria; la loro circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori che decidono di utilizzarla (risoluzione 72/E/2016).
La valuta virtuale è la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente (articolo 1, comma 1, lettera f), D.M. 13.01.2022).
Tecnicamente le “valute virtuali” sono stringhe di codici digitali opportunamente criptati, generati in via informatica mediante complessi algoritmi matematici. Lo scambio di tali codici criptati tra gli utenti avviene attraverso applicazioni software specifiche. Pertanto, tali “valute” hanno natura esclusivamente ” digitale” essendo create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici (ad esempio pc e smartphone) e sono conservate, generalmente, in “portafogli elettronici” (c.d. wallet).
I wallet sono classificati in base a criteri diversi, tra i quali quelli più rilevanti si basano:
- sulla tecnologia del mezzo di conservazione (i.e. paper, hardware, desktop, mobile, web),
- sulla connettività alla rete dell’ambiente in cui sono archiviate le chiavi (i.e. hot wallet e cold wallet) e
- sul controllo o meno della chiave privata da parte dell’utente (custodial/non custodial wallet).
In sostanza, i wallet consistono in una coppia di chiavi crittografiche di cui:
- la chiave pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l’indirizzo a cui associare la titolarità delle valute virtuali ricevute;
- la chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza delle valute associate, consente di trasferire valute virtuali ad altri portafogli (risposta 788/2021).
Ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell’attività d’impresa, alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali (risposta 788/2021).
La risoluzione 72/E/2016 fa riferimento in generale alle operazioni “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio” di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della Direttiva 2006/112/CE.
Occorre pertanto considerare la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi per il monitoraggio degli investimenti e attività estere.
Sono obbligati alla presentazione del quadro le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d’imposta detengono, a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia in base all’articolo 4 D.L. 167/1990.
Tra le attività finanziarie interessate vi sono le valute estere ed i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione.
L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (articolo 2 L. 186/2014). Il medesimo obbligo sussiste anche per le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.
Sussiste l’obbligo di monitoraggio anche con riferimento alla detenzione di valute virtuali da parte dei predetti soggetti (indipendentemente dal valore massimo complessivo previsto per i conti correnti bancari) in quanto le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
Le valute virtuali non sono soggette all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancaria (circolare 28/E/2012).
Nel caso in cui il contribuente detenga il wallet presso una Società italiana non sarà tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale, né tanto meno al pagamento dell’Ivafe (risposta 437/2022).
Con riferimento specifico al periodo di imposta 2021, secondo le istruzioni per la compilazione del Quadro RW, approvate con Provvedimento prot. n. 30730/2022 del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022, va indicato nella colonna 3 “codice individuazione bene” il codice 14 (Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali), senza compilare la colonna 4 “Codice Paese estero”.
Ai fini della compilazione di tale quadro, il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale.
Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d’anno.
La presentazione del quadro RW, insieme al frontespizio del modello Redditi Persone fisiche 2022, con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi, è possibile nei casi di esonero dalla dichiarazione stessa o qualora il contribuente abbia utilizzato il modello 730/2022 come quadro aggiuntivo.
La sanzione applicabile alla mancata indicazione dei dati nel quadro RW, dettata dall’articolo 5, comma 2, D.L. 167/1990, è dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati; la misura della sanzione amministrativa pecuniaria raddoppia con riferimento agli investimenti e attività negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 04.05.1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10.05.1999 e al D.M. 21.11.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23.11.2001.
Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata entro 90 giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.