Le vendite a distanza intracomunitarie e il regime OSS UE
di Clara PolletSimone DimitriDa oggi, 1° luglio 2021, diventa operativo il sistema OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Ue e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’Iva nello Stato membro di consumo.
Il regime OSS (UE) introduce un sistema europeo di assolvimento dell’Iva, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, detti TTE) ricomprende le vendite a distanza intracomunitarie ed i servizi resi a consumatori finali intracomunitari.
Il termine “vendite a distanza intracomunitarie di beni” comprende le cessioni a favore dei seguenti acquirenti:
- cessioni di beni a persone che non sono soggetti passivi (consumatori);
- cessioni di beni (inclusi prodotti sottoposti ad accisa) a soggetti passivi o enti non soggetti passivi di cui all’articolo 151 della direttiva Iva (relazioni diplomatiche, organismi internazionali, Nato, ecc.); e
- cessioni di beni (ad esclusione dei prodotti sottoposti ad accisa) a favore di (denominato gruppo dei 4):
- soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno loro alcun diritto a detrazione;
- soggetti passivi assoggettati al regime comune forfettario per i produttori agricoli;
- soggetti passivi assoggettati al regime del margine per i beni d’occasione;
- enti non soggetti passivi.
Nelle vendite a distanza il nuovo articolo 40, comma 4, D.L. 331/1993 (modificato ad opera del D.Lgs. 83/2021), richiede la verifica del limite di 10.000 euro al di sopra del quale occorre versare l’Iva del paese di destinazione.
Tale soglia interessa le prestazioni transfrontaliere di servizi TTE e le vendite a distanza intracomunitarie di beni ma non le prestazioni di altri tipi di servizi svolte a favore di destinatari nell’UE che richiedono sempre l’applicazione dell’Iva.
Si pensi ad esempio all’installazione di un impianto antifurto presso un’abitazione privata in Francia, fatturato ad un consumatore finale: richiede l’applicazione dell’Iva francese in base all’articolo 7-quater, comma 1, lettera a) D.P.R. 633/1972, indipendentemente dall’importo.
Con il regime OSS il prestatore italiano può, in alternativa all’identificazione diretta in Francia, aderire al regime OSS (UE).
Le prestazioni di servizi TTE transfrontalieri e le vendite a distanza intracomunitarie di beni fino a concorrenza dell’importo pari a 10.000 euro saranno soggette al medesimo trattamento Iva delle prestazioni/cessioni nazionali.
È possibile scegliere di registrarsi all’OSS anche se non si supera la soglia; in tal caso la decisione è vincolante per due anni civili. In ogni caso, non appena viene superata la soglia annua di 10.000 euro, si applica la disposizione generale e l’Iva sarà dovuta nello Stato membro del destinatario per i servizi TTE e nello Stato membro nel quale i beni sono spediti o trasportati in caso di vendite a distanza intracomunitarie di beni.
Si fa riferimento al superamento del limite nell’anno solare precedente e nell’anno in corso. Tenendo conto dei precedenti limiti, diversi da Stato a Stato e compresi tra i 35.000 ed i 100.000 euro (validi fino al 30 giugno 2021), è possibile che siano state effettuate vendite a distanza sotto soglia precedente (ad esempio per 15.000 euro) ma che, in base ai nuovi limiti, fanno scattare l’obbligo di applicazione dell’Iva a destino.
In condizioni normali, gli effetti della registrazione decorrono dal primo giorno del trimestre civile seguente quello in cui il soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione l’intenzione di iniziare ad avvalersi del regime.
Pertanto, se il contribuente comunica allo Stato membro di identificazione l’intenzione di iniziare a utilizzare il regime e fornisce le informazioni necessarie, ad esempio il 30 giugno 2021, lo stesso potrà avvalersi dello sportello unico per le prestazioni/cessioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021.
Se il soggetto passivo inizia ad effettuare prestazioni/cessioni rientranti nell’ambito del regime prima della data di registrazione, il regime prende inizio dalla data della prima prestazione/cessione, a condizione che il soggetto passivo abbia comunicato allo Stato membro di identificazione di avere avviato attività rientranti nel regime entro il decimo giorno del mese successivo a quello della prima prestazione.
Le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’Ue, tramite interfacce elettroniche, potranno beneficiare dei seguenti vantaggi: disporre della sola partita Iva italiana, per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri; dichiarare l’Iva in Italia, tramite un’unica dichiarazione elettronica ed effettuare un unico pagamento dell’Iva dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi; interfacciarsi con la sola Agenzia delle Entrate italiana, anche se le vendite avvengono in tutta la Ue.
La dichiarazione Iva trimestrale di cui all’articolo 74 quinquies D.P.R. 633/1972 (così come modificato dal D.Lgs 83/2021), da presentare entro la fine del trimestre di riferimento dai soggetti che si avvalgono del regime speciale, evidenzierà tutte le somme dovute suddivise tra i vari paesi comunitari.
Il Provvedimento n. 168315/2021 del 25 giugno 2021 ha individuato nel COP (Centro Operativo di Pescara) l’ufficio competente allo svolgimento delle attività e dei controlli relativi ai regimi speciali OSS UE. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia, i soggetti passivi domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché i soggetti passivi stabiliti fuori dell’Unione europea, identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato, che scelgono di avvalersi del regime speciale One Stop Shop Ue di cui all’articolo 74-sexies D.P.R. 633/1972 utilizzano le funzionalità ad essi rese disponibili, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali.
La registrazione viene effettuata online, inserendo i dati richiesti e trasmettendo così in via telematica l’opzione.
4 Agosto 2021 a 12:08
Buongiorno
articolo molto interessante e completo anche se rimane un dubbio a cui chiedo vostra eventuale risposta, in caso di cessione di beni a soggetti UE passivi che non risultano iscritti al VIES l’operazione si configura come vendita a distanza intracomunitaria con applicazione dell’IVA del paese di destinazione e quindi deve essere inserita nel REGIME OSS oppure come operazione interna con applicazione dell’IVA italiana?
12 Gennaio 2022 a 13:39
Buongiorno
IVA pagata a stati diversi da quello Italiano con il regime OSS è deducibile oppure diventa perdita? In pratica IVA versata si comporta come IVA versata nazionale oppure diventa perdita a meno che non si acquisti da quello stesso stato membro.
Inoltre come si gestiscono le differenti aliquote IVA con prezzi al pubblico comprensivi di IVA.
Al momento non ho aderito per via delle complicazioni qua sopra. Non è stato chiarito se IVA versata alla Grecia può essere dedotta dall’IVA a credito acquisti Italia.
Grazie