Le verifiche dell’organo di revisione sugli organismi partecipati
di Emanuel MonzeglioL’organo di revisione, composto da tre membri, viene nominato nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nelle provincie e nelle città metropolitane.
Viceversa, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, nelle comunità e unioni montane e, infine, nelle comunità isolane la revisione è affidata ad un solo revisore.
I revisori dei conti degli enti locali, secondo il disposto del Decreto del Ministro dell’Interno n. 23 del 15.02.2012 (Regolamento), sono scelti mediante estrazione a sorte, effettuata dalla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della provincia o della città metropolitana di appartenenza dell’ente locale, da un elenco nel quale possono essere inseriti – su richiesta personale – i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali e gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Tale elenco è istituito presso il Ministero dell’Interno ed è articolato in sezioni regionali – sulla base della residenza anagrafica dei soggetti iscritti – e in tre fasce di enti locali individuate in relazione alla tipologia e alla dimensione anagrafica degli stessi enti che sono così ripartite:
- Fascia 1: Comuni fino a 4.999 abitanti;
- Fascia 2: Comuni da 5.000 a 14.999 abitanti;
- Fascia 3: Comuni con popolazione pario o superiore a 15.000 abitanti, Provincie e Città metropolitane.
I singoli soggetti vengono iscritti – in virtù del possesso dei requisiti – nella sezione regionale di residenza e nella relativa fascia.
L’inserimento nelle varie fasce (è possibile richiedere l’inserimento in più di una) su descritte è subordinato al possesso dei requisiti specifici che richiede ogni singola fascia (vedasi articolo “Ultima chiamata per l’iscrizione dei Revisori enti locali” del 16 dicembre 2021).
L’organo di controllo nominato deve svolgere tutta una serie di verifiche soprattutto in relazione alla gestione degli organismi partecipati dagli enti locali.
Per organismi partecipati s’intende:
- Aziende speciali ai sensi dell’articolo 114, comma 1, D.Lgs. 267/2000;
- Istituzioni ai sensi dell’articolo 114, comma 2, D.Lgs. 267/2000;
- Consorzi ai sensi dell’articolo 31, comma 1, D.Lgs. 267/2000;
- Società a partecipazione pubblica ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 175/2016.
L’organo di revisione svolge una doppia funzione di controllo, una diretta ovvero vigilare sul corretto adempimento da parte dell’ente locale degli obblighi imposti dalla Legge e, una indiretta che consiste nel verificare che l’ente locale vigili sul rispetto degli obblighi da parte dei propri organismi partecipati.
Nel momento del suo insediamento, l’organo di revisione dovrà recuperare tutta una serie di documenti e di informazioni sugli organismi partecipati, in particolare:
- Elenco delle società e degli organismi partecipati con indicazione dell’attività svolta;
- Informazioni sul Modello di Governance adottato dall’ente locale e dai suoi organismi partecipati;
- Delibera dell’organo esecutivo in cui si individua il Gruppo Amministrazione Pubblica;
- Lo Statuto delle società e degli organismi partecipati;
- Gli ultimi tre bilanci con i relativi allegati obbligatori;
- Il budget annuale con indicazione dei rapporti finanziari previsti con l’ente locale controllante;
- Situazioni infrannuali e report economici-finanziari;
- Contratti stipulati tra l’ente locale, le società e gli organismi partecipati.
Una verifica fondamentale che deve porre in essere l’organo di revisione è quella sugli equilibri finanziari dell’ente.
Infatti, l’andamento degli organismi e delle società partecipate può avere riflessi economici e finanziari anche sul bilancio dell’ente locale.
Per adempiere correttamente a tale dovere, l’organo di revisione dovrà richiedere annualmente all’ente una tabella riepilogativa – per ogni organismo – riportante il risultato finale dell’esercizio, gli estremi di approvazione del bilancio o del rendiconto e le relazioni degli organi di controllo.
Inoltre, periodicamente dovrà controllare gli equilibri finanziari sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario.
Tale controllo è propedeutico all’espressione del proprio parere sulla delibera del permanere degli equilibri di competenza e di cassa e sulla delibera di variazione di assestamento generale. Al fine di poter esprimere il proprio parere, l’organo di revisione dovrà necessariamente richiedere un bilancio infrannuale o dei report economici-finanziari periodici.
Al termine dell’esercizio, l’organo di revisione dovrà effettuare l’asseverazione dei crediti e dei debiti risultanti dalla contabilità dell’ente locale, così come illustrati da quest’ultimi nella relazione sulla gestione secondo il disposto dell’articolo 11, comma 6, lett. j), D.Lgs. 118/2011 (verifica dei saldi dei propri crediti e debiti con quelli degli organismi partecipati).
Oltre a suddetto controllo, l’organo dovrà, altresì, accertarsi che gli organi di controllo degli organismi partecipati abbiano trasmesso all’ente l’asseverazione dei crediti e dei debiti risultanti dalla loro contabilità.
Qualora l’ente riscontasse delle discordanze deve assumere – senza indugio entro l’approvazione del rendiconto o al più tardi non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso – tutti i provvedimenti necessari al fine di riconciliare le partite debitorie e creditorie. L’organo di revisione di conseguenza dovrà verificare le cause alla base di tali discordanze.
Un ulteriore adempimento riguarda lo scambio periodico di flussi informativi tra l’organo di revisione e gli organi di controllo degli organismi partecipati.
I dati e le informazioni che vengono scambiate devono riguardare esclusivamente quelle informazioni necessarie al fine dello svolgimento della propria funzione all’interno dell’ente locale.