Le verifiche di fine anno dei soggetti in regime forfettario
di Fabio FavinoA seguito dell’approvazione, in via definitiva, alla Camera dei Deputati, del disegno di Legge di bilancio 2020, che entrerà in vigore dal 01.01.2020, i contribuenti che hanno aderito o che intendono optare dal 2020 per il regime forfetario di cui alla L.190/2014 dovranno porre attenzione alle nuove disposizioni che hanno modificato i requisiti di accesso e le cause di incompatibilità.
Tra le novità, si evidenza l’abrogazione dei commi da 17 a 22 L. 145/2018, che avevano introdotto l’imposta sostitutiva al 20% (c.d. flat tax) per i contribuenti i cui ricavi e compensi sono compresi fra 65 mila euro e 100 mila euro. Ragion per cui, i contribuenti che avevano deciso di optare per tale regime, che prevedeva l’applicazione dell’imposta sostitutiva al reddito (impresa o autonomo) determinato analiticamente come differenza fra costi e ricavi, dovranno rivedere la propria scelta.
Per i contribuenti che non realizzano ricavi o compensi per oltre 65 mila euro rimarrà la possibilità di aderire al regime di determinazione forfettaria del reddito di impresa o di lavoro autonomo introdotto dalla L. 190/2014 e profondamente innovato dalla L. 145/2018.
L’attuale disegno di legge ha confermato le seguenti cause di esclusione dal regime forfettario, precedentemente introdotte dal comma 57 dell’articolo 1 L.190/2014:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito (per un elenco esaustivo si rimanda alla circolare AdE 10/E/2016);
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato di terreni edificabili di cui all’articolo 10, comma 1, numero 8), D.P.R. 633/1972, e successive modificazioni o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, D.L. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 427/1993;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 Tuir, ovvero controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa arti o professioni (causa introdotta dalla 145/2018);
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro, con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro (causa introdotta dalla 145/2018).
L’approvato disegno di Legge di bilancio introduce, a partire dal 01.01.2020:
- una nuova condizione di accesso, che si affianca al limite dei ricavi/compensi ragguagliati ad anno di 65 mila euro, secondo cui non devono essere sostenute spese per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c) e c-bis), Tuir, per gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e per le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari, per un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro lordi;
- una nuova causa di esclusione per coloro che hanno percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati di cui agli articoli 49 e 50 Tuir, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Tale soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.
In conseguenza delle nuove disposizioni, i contribuenti che decidessero di entrare nel nuovo regime, ma soprattutto quelli che opteranno per la sua conferma nel 2020, devono procedere a verificare il nuovo requisito di accesso (sostenimento di spese per lavoro dipendente non oltre i 20.000 euro lordi) con riferimento all’anno 2019. Per la nuova causa di esclusione (percezione di redditi da lavoro dipendente e assimilati non superiori a 30.000 euro) si ritiene invece di poter fare riferimento ai chiarimenti già forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare 10/E/2016, in forza dei quali è necessario far riferimento ai redditi percepiti nell’anno precedente.
Se tale interpretazione venisse confermata, a seguito dell’introduzione delle due disposizioni sopra richiamate, molti contribuenti che erano forfettari fino al 31.12.2019, non potranno più esserlo dal prossimo 01.01.2020.
L’approvazione di una nuova disposizione a pochi giorni della sua introduzione (01.01.2020), comporterà non pochi problemi di applicazione, considerato che molti attuali forfettari potranno conoscere l’importo del reddito di lavoro dipendente o assimilato percepito nell’anno 2019 solo dopo la ricezione della certificazione unica, che non avverrà di certo il 01.01.2020.
Si evidenziano, per i contribuenti in regime forfettario, due importanti novità:
- l’introduzione di un credito di imposta per acquisto di beni strumentali nuovi, che ha sostituito il super e l’iper ammortamento.
- la riduzione di un anno dei termini di decadenza dell’accertamento (articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973), ossia al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche.