27 Dicembre 2019

Le verifiche di fine anno dei soggetti in regime forfettario

di Fabio Favino
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La scheda di FISCOPRATICO

A seguito dell’approvazione, in via definitiva, alla Camera dei Deputati, del disegno di Legge di bilancio 2020, che entrerà in vigore dal 01.01.2020, i contribuenti che hanno aderito o che intendono optare dal 2020 per il regime forfetario di cui alla L.190/2014 dovranno porre attenzione alle nuove disposizioni che hanno modificato i requisiti di accesso e le cause di incompatibilità.

Tra le novità, si evidenza l’abrogazione dei commi da 17 a 22 L. 145/2018, che avevano introdotto l’imposta sostitutiva al 20% (c.d. flat tax) per i contribuenti i cui ricavi e compensi sono compresi fra 65 mila euro e 100 mila euro. Ragion per cui, i contribuenti che avevano deciso di optare per tale regime, che prevedeva l’applicazione dell’imposta sostitutiva al reddito (impresa o autonomo) determinato analiticamente come differenza fra costi e ricavi, dovranno rivedere la propria scelta.

Per i contribuenti che non realizzano ricavi o compensi per oltre 65 mila euro rimarrà la possibilità di aderire al regime di determinazione forfettaria del reddito di impresa o di lavoro autonomo introdotto dalla L. 190/2014 e profondamente innovato dalla L. 145/2018.

L’attuale disegno di legge ha confermato le seguenti cause di esclusione dal regime forfettario, precedentemente introdotte dal comma 57 dell’articolo 1 L.190/2014:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito (per un elenco esaustivo si rimanda alla circolare AdE 10/E/2016);
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato di terreni edificabili di cui all’articolo 10, comma 1, numero 8), D.P.R. 633/1972, e successive modificazioni o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, D.L. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 427/1993;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 Tuir, ovvero controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa arti o professioni (causa introdotta dalla 145/2018);
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro, con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro (causa introdotta dalla 145/2018).

L’approvato disegno di Legge di bilancio introduce, a partire dal 01.01.2020:

  • una nuova condizione di accesso, che si affianca al limite dei ricavi/compensi ragguagliati ad anno di 65 mila euro, secondo cui non devono essere sostenute spese per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c) e c-bis), Tuir, per gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e per le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari, per un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro lordi;
  • una nuova causa di esclusione per coloro che hanno percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati di cui agli articoli 49 e 50 Tuir, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Tale soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.

In conseguenza delle nuove disposizioni, i contribuenti che decidessero di entrare nel nuovo regime, ma soprattutto quelli che opteranno per la sua conferma nel 2020, devono procedere a verificare il nuovo requisito di accesso (sostenimento di spese per lavoro dipendente non oltre i 20.000 euro lordi) con riferimento all’anno 2019. Per la nuova causa di esclusione (percezione di redditi da lavoro dipendente e assimilati non superiori a 30.000 euro) si ritiene invece di poter fare riferimento ai chiarimenti già forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare 10/E/2016, in forza dei quali è necessario far riferimento ai redditi percepiti nell’anno precedente.

Se tale interpretazione venisse confermata, a seguito dell’introduzione delle due disposizioni sopra richiamate, molti contribuenti che erano forfettari fino al 31.12.2019, non potranno più esserlo dal prossimo 01.01.2020.

L’approvazione di una nuova disposizione a pochi giorni della sua introduzione (01.01.2020), comporterà non pochi problemi di applicazione, considerato che molti attuali forfettari potranno conoscere l’importo del reddito di lavoro dipendente o assimilato percepito nell’anno 2019 solo dopo la ricezione della certificazione unica, che non avverrà di certo il 01.01.2020.

Si evidenziano, per i contribuenti in regime forfettario, due importanti novità:

  • l’introduzione di un credito di imposta per acquisto di beni strumentali nuovi, che ha sostituito il super e l’iper ammortamento.
  • la riduzione di un anno dei termini di decadenza dell’accertamento (articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973), ossia al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche.
Il regime forfettario