19 Febbraio 2016

Leasing abitativo con seri dubbi sull’applicazione del “prezzo-valore”

di Fabrizio G. Poggiani
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Il legislatore, con la recente legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015), in particolare con i commi da 76 a 84 dell’art. 1, ha modificato il trattamento tributario dell’acquisto dell’abitazione principale attraverso il contratto di leasing abitativo, introducendo alcune agevolazioni in presenza di determinate condizioni (“prima casa”).

Come indicato dall’Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco, gli atti aventi a oggetto i contratti di locazione finanziaria immobiliare, se non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso; pertanto, sempre a detta dell’Agenzia, anche in relazione ai recenti interventi giurisprudenziali (Cassazione, sentenza 5946/2007), nel caso in cui il contratto di compravendita nel quale interviene anche l’utilizzatore del contratto di leasing si faccia riferimento al precedente contratto di leasing stipulato e non registrato, detta enunciazione comporta l’applicazione dell’imposta di registro anche per la disposizione enunciata (misura fissa).

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