Leasing e super ammortamento: quali limiti
di EVOLUTIONIl contratto di leasing finanziario, benché ampiamente utilizzato da lunga data, rientrava sino a prima della L. 124/2017 (cd. “DDL Concorrenza”) fra quelli cosiddetti atipici in assenza di una normativa specifica che lo contemplasse legislativamente.
Con la nuova legge è stato disciplinato e quindi fatto rientrare tra nell’ambito dei contratti tipici.
Scendendo ancor più nel dettaglio, per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un determinato periodo di tempo verso un determinato corrispettivo (canone) che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla sua scadenza l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto di riscatto, l’obbligo di restituirlo.
L’ulteriore elemento distintivo, del contratto di leasing, è il canone periodico che invece può essere scomposto in due parti rappresenta da un lato il costo del bene e delle spese accessorie, cd. quota capitale, e dall’altro l’interesse corrisposto al finanziatore per la sua attività, cd. quota interesse. Pertanto, il mantenimento della proprietà del bene in capo al locatore svolge una mera funzione di garanzia.
Da un punto di vista fiscale, il bene acquistato tramite leasing può godere del cd. super ammortamento che si concretizza, sulla base di quanto ribadito anche dalla circolare 4/E/2017, in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio. Tale agevolazione è stata prorogata dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), la quale ha stabilito che tale maggiore deduzione extracontabile è pari non più al 40% bensì al 30%, stabilendo ancora una volta che vi rientrano gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 30.06.2019 a condizione che, entro il 31.12.2018, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Nel caso di specie, però, tale maggiorazione sarà determinata non sull’intero canone, ma solo sulla quota capitale (che complessivamente, insieme al prezzo di riscatto, costituisce il “costo di acquisizione” del bene), con esclusione, quindi, della quota interessi.
Analogamente a quanto avviene per la cessione dei beni acquisiti in proprietà, si ricorda che, qualora il contratto di leasing venga ceduto ad un terzo prima della scadenza, la quota di maggiorazione dedotta sino ad allora non dovrà essere restituita dal cedente; le eventuali quote della maggiorazione che, alla data di cessione del contratto, non sono state dedotte non potranno più essere utilizzate (né dal cedente, né dal cessionario del contratto).
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |