19 Ottobre 2016

L’efficacia della fusione verso l’esterno e verso l’interno

di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Ai sensi dell’articolo 2504-bis del codice civile, rubricato “effetti della fusione”, i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione vengono assunti dalla società che risulta dalla fusione o da quella incorporante con contestuale prosecuzione in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Si premette che il presente contributo non si occuperà di fornire un quadro degli effetti esistenti dal punto di vista fiscale, ma approfondirà solamente la disciplina codicistica.

Dal punto di vista civilistico, l’effetto reale, in quanto valido verso l’esterno in maniera assoluta, parimenti esposto con la locuzione “erga omnes”, ha inizio, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2504-bis, quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504.

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