Legge di Bilancio 2018: le novità per le cooperative
di Luigi ScappiniCon la Legge di bilancio per il 2018 (L. 205/2017), il Legislatore è intervenuto in maniera consistente sulla disciplina relativa alla cooperative, forma societaria ampiamente diffusa nel settore agricolo, anzi, a bene vedere, probabilmente una delle forme di esercizio collettivo maggiormente radicate sul territorio.
Gli interventi hanno riguardato sia gli aspetti legati alla governance, sia quelli relativi al prestito sociale, con lo specifico obiettivo, in quest’ultimo caso, di cercare di limitare l’impatto di eventuali crisi di impresa con conseguente fallimento e perdita del denaro investito.
Il Legislatore, di fatto, rende difficile il finanziamento da parte dei soci, che già prima incontrava alcune limitazioni quantitative quali, ad esempio, la previsione di un importo massimo di somme finanziabili da parte del socio persona fisica individuato in 100.000 euro (articolo 2525, comma 2, cod. civ.).
Le novità introdotte comportano altresì l’aggiornamento dei chiarimenti a suo tempo forniti dalla Banca d’Italia con la Delibera 8 novembre 2016 n.584 con cui:
- era stato chiarito che il requisito dell’iscrizione nel libro soci da almeno tre mesi non era necessario per la sottoscrizione del prestito;
- erano state precisate le modalità di calcolo del limite patrimoniale;
- erano state evidenziate le modalità per escludere che il prestito sociale assumesse le caratteristiche di raccolta del risparmio “a vista” e
- erano state precisate le informazioni da riportare nella Nota Integrativa delle cooperative emittenti.
Proprio in merito ai limiti quantitativi alla raccolta dei prestiti sociali, a partire dallo scorso 1° gennaio 2018, è stata resa “universale” la regola prima riservata alle sole cooperative con oltre 50 soci.
Premesso che è rimandata ad una delibera del CICR, da emanarsi entro 6 mesi, l’individuazione di condizioni e forme di garanzia relative al prestito sociale, qui si evidenzia come l’ammontare complessivo del prestito sociale non potrà comunque eccedere, a regime, il limite de triplo del patrimonio quale risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato.
A tal fine, viene comunque concesso un periodo di 3 anni entro il quale le cooperative che non rispettano tale limite dovranno adeguarsi.
Durante tale periodo transitorio, il rispetto del limite del triplo costituisce condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all’ammontare risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della legge di Bilancio 2018.
Con l’articolo 1, comma 238, L. 205/2017 viene stabilito che, nel caso di ricorso al prestito sociale, lo stesso può essere utilizzato esclusivamente in operazioni che siano strettamente funzionali al perseguimento dell’oggetto o scopo sociale.
La norma non brilla per chiarezza; infatti, non si comprende appieno il significato da attribuire al concetto di “perseguimento dell’oggetto o scopo sociale”, sebbene l’avverbio “strettamente” limiti l’utilizzo al finanziamento dell’attività tipica della cooperativa.
Ulteriore novità introdotta dalla legge di Bilancio 2018 è l’introduzione dell’inapplicabilità, al prestito sociale delle società cooperative, dell’articolo 2467 cod. civ..
In questo modo viene risolta la diatriba sorta in dottrina in merito all’applicabilità o meno del richiamato articolo 2467 cod. civ., e, quindi, delle regole in materia di postergazione dei crediti dei soci: ne deriva che i prestiti sociali diventano rimborsabili sempre in via chirografaria, ma unitamente agli altri creditori del medesimo ceto creditorio.
Da ultimo la legge di Bilancio 2018 interviene sull’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 220/2002, estendendo l’oggetto della revisione obbligatoria delle società cooperative.
Sempre in tema di controllo, il MiSE ha inoltre emanato una nota con cui invita i propri ispettori a sollecitare le cooperative ad adeguarsi alle nuove regole di cui all’articolo 2542 cod. civ. con il quale viene inibita, a prescindere dalla forma giuridica assunta (Spa o Srl), la possibilità di prevedere un unico amministratore con durata illimitata.
D’ora in avanti l’organo amministrativo dovrà quindi prevedere almeno 3 persone e una durata non superiore a un triennio.
Purtroppo la decorrenza delle novità (01.01.2018) non si coordina con quanto previsto dall’articolo 2631, cod. civ. , ove si stabilisce che gli amministratori debbano convocare l’assemblea nel termine di 30 giorni dalla conoscenza del fatto che comporta la convocazione (e, quindi, dall’entrata in vigore delle novità normative).
Il Notariato, con lo Studio n. 9/2018/I ha avuto modo di affermare che, sebbene le modifiche apportate al codice civile esplichino i propri effetti con decorrenza 1° gennaio 2018, ciò non comporta l’automatica decadenza dall’amministratore unico o dell’organo composto da meno di 3 soggetti; tuttavia gli stessi devono procedere all’immediata convocazione dell’assemblea per recepire le modifiche richieste dalle novità.
A tal fine, sempre lo Studio del Notariato, individua quale termine ultimo per l’adeguamento, l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2017.