Legge delega per la riforma fiscale e “nuovo” interpello
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariL’articolo 4 L. 111/2023, contenente la delega al Governo per l’attuazione della riforma fiscale, contiene i principi e i criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente. Pertanto, i decreti legislativi delegati che dovranno essere approvati entro 24 mesi decorrenti dal 29 agosto 2023 (data di entrata in vigore della legge delega), dovranno rivedere le disposizioni contenute nella L. 212/2000 (che contiene lo Statuto del contribuente) con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- rafforzamento dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi, in cui devono essere indicate anche le prove su cui si fonda la pretesa;
- valorizzazione del principio del legittimo affidamento del contribuente e del principio di certezza del diritto;
- razionalizzazione della disciplina dell’interpello.
È proprio quest’ultimo aspetto che presenta maggior interesse operativo, tenendo conto che negli ultimi anni il numero delle istanze di interpello si è moltiplicato (quasi 650 nel 2020, circa 900 nel 2021 e 600 nel 2022). E non sempre le risposte fornite dall’Amministrazione finanziaria sono coerenti tra di loro, creando in tal modo incertezze per i contribuenti e soprattutto per i professionisti che assistono i propri clienti. Attualmente la disciplina dell’interpello è contenuta nell’articolo 11 dello Statuto del contribuente, riscritto con decorrenza dal 2016 a opera dell’articolo 1, D.Lgs. 156/2015.
Gli obiettivi della revisione della disciplina dell’interpello sono molteplici (articolo 1, lettera c, L. 111/2023), il primo dei quali è la riduzione del ricorso all’istituto, incrementando nel contempo l’emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale. Ciò significa che dovranno essere pubblicate più circolari da parte dell’Agenzia delle entrate in cui fornire l’interpretazione delle norme ed evitare in tal modo la presentazione a “pioggia” di istanze di interpello da parte dei contribuenti. Nella legge delega è previsto che l’adozione di tali documenti interpretativi dovrà avvenire anche a seguito dell’interlocuzione con gli Ordini professionali e le associazioni di categoria tenendo conto delle proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni.
Il secondo obiettivo è quello di rafforzare il divieto di presentazione delle istanze di interpello, limitandole alle sole questioni che non trovano soluzione nei documenti interpretativi di carattere generale (ossia nelle circolari). Per ottenere questo obiettivo sarà necessario uno sforzo importante da parte dell’Amministrazione finanziaria nella stesura delle circolari, che dovranno essere esaustive ed evitare in tal modo la presentazione di successive istanze di interpello.
Gli ultimi due obiettivi sono rispettivamente di subordinare, per le persone fisiche e per i contribuenti di piccole dimensioni, l’utilizzo dell’interpello alle sole ipotesi in cui non è possibile ottenere una risposta scritta rapida tramite servizi di interlocuzione che utilizzano anche l’intelligenza artificiale, e di subordinare la presentazione dell’istanza al pagamento di un contributo. Tale ultimo aspetto sta scatenando non poche polemiche ma l’obiettivo, come detto, è di inserire dei deterrenti alla presentazione di istanze di interpello non sempre necessarie.
Un altro obiettivo, contenuto nell’articolo 4, lettera d), L. 111/2023, è quello di disciplinare l’istituto della consulenza giuridica, distinguendolo dall’interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti. Di fatto, oggi la consulenza giuridica è un interpello “generico” presentato da associazioni, ordini o enti pubblici, poco usata tenendo conto che nel corso del 2023 non è stata pubblicata nemmeno una risposta. Sarà interessante capire il contenuto dei decreti delegati in relazione a questo aspetto, in quanto si tratta di un istituto che potrebbe affiancarsi alle circolari dell’Agenzia delle entrate e fornire importanti interpretazioni delle norme tributarie. Infine, l’articolo 4 prevede i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi da seguire per la revisione dello Stato del contribuente.
- prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario;
- prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità;
- prevedere una disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione e;
- potenziare l’esercizio del potere di autotutela estendendone l’applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell’atto.