Legge di Bilancio 2020: la disciplina in materia di c.d. sugar tax
di Angelo GinexTra le principali novità introdotte dalla L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, vi è l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche, meglio conosciuta come “sugar tax”.
L’attuazione della disciplina in esame è demandata alla pubblicazione di un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, da emanarsi entro il mese di febbraio 2020.
Inoltre, le disposizioni hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto attuativo.
Con particolare riguardo all’ambito oggettivo, si rileva che l’imposta in questione colpisce le bevande edulcorate, ossia «i prodotti finiti e prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’Unione Europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume».
Inoltre, posto che si considera edulcorante qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande, non si considerano soggette a imposta:
- le bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi UE o destinate all’export;
- le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti, come determinato dal decreto, è inferiore o uguale a 25 grammi per litro per i prodotti finiti e a 125 grammi per chilogrammo per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.
Con riguardo ai soggettivi passivi, essi risultano:
- il fabbricante nel caso di prodotti nazionali;
- l’acquirente nel caso di prodotti UE;
- l’importatore.
Sul punto, è opportuno rilevare che i soggetti responsabili del pagamento dell’imposta determinano l’ammontare da versare sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile da presentarsi entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce; entro tale data, peraltro, deve essere effettuato anche il versamento dell’imposta dovuta.
Inoltre, l’imposta si applica nelle seguenti misure:
- 10 euro per ettolitro per i prodotti finiti;
- 0,25 euro per Kg per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.
Tanto premesso, con riguardo al momento in cui sorge l’obbligazione tributaria, si rileva che l’imposta diventa esigibile:
- all’atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da questo, da parte del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato, ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
- all’atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente per i prodotti provenienti da Paesi UE;
- all’atto dell’importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi extra-UE.
In relazione all’attività di accertamento, questa è demandata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i cui funzionari possono accedere presso gli impianti di produzione, di condizionamento o di deposito di bevande edulcorate al fine dell’acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni, nonché prelevare campioni anche ai fini della determinazione del contenuto complessivo di edulcoranti presenti nelle bevande.
Quanto alla riscossione, invece, si applica la procedura coattiva di cui al D.Lgs. 112/1999.
Quindi, prima di avviare la procedura di riscossione, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l’adempimento un termine di 30 giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione.
Non si provvede alla riscossione, invece, in caso di somme inferiori o pari a 30 euro.
Nel caso in cui l’imposta sia indebitamente pagata, è previsto il rimborso, con possibilità di presentare la relativa richiesta entro 2 anni dalla data del pagamento, mentre il termine di prescrizione per il recupero del credito è di 5 anni.
Da ultimo, si evidenzia che il legislatore ha previsto uno specifico regime sanzionatorio, secondo il quale:
- in caso di mancato pagamento dell’imposta, si applica una sanzione amministrativa che va dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, con un minimo di 500 euro;
- in caso di ritardato pagamento, invece, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a 250 euro;
- in caso di tardiva dichiarazione e per ogni altra violazione della norma in commento, si applica una sanzione amministrativa che va da 500 a 5.000 euro.