Legge di Bilancio 2020: novità in tema di investimenti nel Mezzogiorno
di Angelo GinexLa L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio per il triennio 2020-2022), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, ha introdotto importanti novità fiscali, tra cui quelle in materia di investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES.
In particolare, l’articolo 1, comma 316, lett. b) ha previsto l’istituzione della zona franca doganale nel porto di Taranto, al fine di incentivare il recupero delle potenzialità di tale area e sostenerne l’occupazione.
Trattasi di una zona interclusa ai sensi del Regolamento (UE) 952/2013, la cui perimetrazione è definita dall’Autorità di Sistema portuale del Mar Jonio e approvata con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
In estrema sintesi, una zona franca è un’area geograficamente o amministrativamente limitata, in cui sono concessi importanti benefici di carattere doganale e/o fiscale, che sono in grado di esercitare una forte attrattività di investimenti in infrastrutture e servizi logistici.
Passando alla successiva lett. c), è opportuno precisare anzitutto che l’istituzione delle Zone economiche speciali (c.d. ZES) è stata prevista dal D.L. 91/2017, il c.d. “decreto Sud”, al fine di favorire, in specifiche zone del Paese, la creazione di condizioni favorevoli da un punto di vista economico, finanziario ed amministrativo, consentendo pertanto lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove realtà imprenditoriali.
Nello specifico, la normativa di riferimento precisa che per ZES si intende «una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale».
Sul punto, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto la proroga al 2022 per gli acquisti nelle ZES, così disponendo: «per effetto della modifica apportata all’articolo 5, comma 2, D.L. 91/2017, relativo al regime fiscale per gli investimenti nelle ZES, viene stabilito che il credito di imposta già previsto per gli investimenti nelle ZES sia commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022» (articolo 1, comma 316, lett. c).
Sempre in tema di investimenti, si segnalano altresì quelli previsti per il Mezzogiorno, rammentando al riguardo che già l’articolo 1, commi da 98 a 110, L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) aveva istituito un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, effettuavano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, vale a dire macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Più in dettaglio, il credito di imposta è riconosciuto nel rispetto della Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, cioè del 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e del 10% per le grandi imprese ubicate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise.
Al riguardo, si evidenzia altresì che l’articolo 1, comma 319, Legge di Bilancio 2020 ne prevede la proroga al 31 dicembre 2020, disponendo che: «il credito di imposta di cui all’articolo 1, commi 98-110, L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) previsto per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti, viene prorogato al 31 dicembre 2020. Gli investimenti devono essere in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone di Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna, Abruzzo e Molise».
Da ultimo, rimanendo in tema di incentivi ed agevolazioni, si segnala che con l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 1, D.L. 91/2017, ai fini della fruizione dell’agevolazione “Resto al Sud” per gli anni 2019 e 2020, il requisito del limite di età (compresa tra i 18 e i 45 anni) è soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della L. 145/2018, quindi dal 1° gennaio 2019.