18 Gennaio 2021

Legge di bilancio 2021: gli incentivi per le operazioni di aggregazione aziendale

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

La Legge di bilancio 2021 ha introdotto un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda.

In particolare, l’articolo 1, comma 233, L. 178/2020 ha previsto che, in caso di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, deliberate dall’assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) riferite ai seguenti componenti:

  1. perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 Tuir alla medesima data;
  2. importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011, maturato fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla medesima data.

Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.

Le modalità di trasformazione in credito d’imposta delle suddette attività sono stabilite nel successivo comma 234, laddove è previsto che questa avviene:

  • per un quarto, alla data di efficacia giuridica delle operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda;
  • per i restanti tre quarti, al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni sopra indicate per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501-quaterciv., senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

Con specifico riferimento alle aggregazioni realizzate mediante conferimento d’azienda, è disposto che le perdite fiscali del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante di cui all’articolo 172, comma 7, Tuir; a tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell’articolo 2501-quater, commi 1 e 2, cod.civ.

Dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di aggregazione, per il soggetto risultante dalla fusione o incorporante, il beneficiario o il conferitario:

  1. non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’articolo 84 Tuir, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 dell’articolo 1 L. 178/2020;
  2. non sono deducibili né trasformabili in credito d’imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all’articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 dell’articolo 1 L. 178/2020.

Specifiche disposizione sono poi contemplate nell’ipotesi in cui i soggetti di cui al comma 233 esercitino l’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 Tuir (comma 235) o per la trasparenza fiscale ex articolo 115 Tuir (comma 236).

In ogni caso, le società che partecipano alle suddette operazioni di aggregazione aziendale devono essere operative da almeno due anni e, alla data di effettuazione dell’operazione e nei due anni precedenti, non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ..

Inoltre, le disposizioni in esame non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 180/2015, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 5 L.F. o dell’articolo 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14/2019 (cd. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).

Da ultimo, ai sensi del comma 241 dell’articolo 1 L. 178/2020, l’efficacia della trasformazione delle DTA in credito d’imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell’importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione.

Il versamento della commissione è effettuato per il 40% entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione aziendale e per il restante 60% entro i primi trenta giorni dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle citate operazioni.

La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap nell’esercizio in cui avviene il pagamento. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione della commissione, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.