Legge di bilancio 2021: le novità Iva
di Roberto CurcuCon il precedente contributo “Esenzione Iva per vaccini e tamponi” abbiamo illustrato le disposizioni contenute nei commi 452 e 453 dell’articolo 1 della Legge di bilancio, con i quali è stato introdotto un regime di esenzione con diritto alla detrazione per le cessioni di vaccini e strumenti diagnostici per la prevenzione del Covid-19, e relative prestazioni accessorie.
Nel presente articolo si illustrano brevemente le altre novità Iva intervenute.
Con riguardo alla trasmissione telematica dei corrispettivi, viene previsto che la memorizzazione telematica del corrispettivo, cioè la digitazione dell’operazione sul registratore telematico deve avvenire nel momento di ultimazione dell’operazione, eliminando di fatto un vuoto normativo, che si era tentato di colmare con interventi di prassi.
Infatti, ferma restando la non sanzionabilità della mancata emissione del documento commerciale, restavano esistenti le sanzioni per la mancata certificazione dell’operazione e della trasmissione dei corrispettivi; trasmissione, tuttavia, che può avvenire con largo ritardo rispetto al momento in cui è stata posta in essere l’operazione di commercio al dettaglio.
La nuova norma riallinea le tempistiche della memorizzazione del corrispettivo, cioè della digitazione dello stesso nel registratore telematico, alle tempistiche di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, e quindi in quello di “ultimazione dell’operazione”.
Il termine “ultimazione” in luogo di “effettuazione”, evidenzia che non deve farsi riferimento all’articolo 6 del Decreto Iva, ma al momento in cui viene consegnato un bene o reso un servizio.
In caso quindi di un servizio non pagato (si pensi al cliente affezionato del bar che paga a fine mese le sue consumazioni), l’effettuazione si verifica solo a fine mese, ma l’ultimazione coincide con ogni singola consumazione o serie di consumazioni (cioè, come si è sempre ritenuto, quando il cliente esce dal locale).
Sempre con riguardo alle consumazioni di bar, ristoranti, ed affini, il Covid-19 aveva fatto emergere un problema da sempre esistente, e cioè che le consumazioni da asporto non potevano essere assoggettate all’aliquota del 10% prevista per i servizi di ristorazione, posto che le stesse non erano qualificabili come prestazioni di servizi, ma come cessioni di beni da assoggettare all’aliquota propria di ciascun bene ceduto.
Al quesito riguardante la questione, il Mef, con risposta ad interrogazione parlamentare, aveva “esteso” il concetto di prestazione di servizi anche alle vendite da asporto, ma l’Agenzia delle Entrate, pochi giorni dopo, aveva dato una discordante interpretazione (ad avviso di chi scrive più aderente alla giurisprudenza comunitaria).
Per risolvere la questione, il comma 40 interviene con una norma di interpretazione autentica dichiarando che nel concetto di “preparazioni alimentari” assoggettate ad Iva al 10%, sono comprese anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.
Ora che è di dominio pubblico l’esistenza del problema di inquadramento tra le prestazioni di somministrazioni, delle cessioni di generi alimentari, è opportuno ricordare che la norma della Legge di Bilancio non attrae nell’Iva al 10% le bevande: la cessione di lattine, bottiglie, ecc. effettuata da soggetti diversi da quelli esercenti attività di ristorazione (take away, consegne a domicilio, ecc…), deve essere quindi assoggettata all’aliquota propria della bevanda ceduta.
Una norma che richiederà una nuova modifica del tracciato record della fattura elettronica, riguarda le modifiche relative al regime degli esportatori abituali. Con l’ennesima modifica normativa si cerca di mettere nelle mani dell’Amministrazione finanziaria degli strumenti in grado di contrastare le frodi perpetrate da chi si qualifica esportatore abituale senza esserlo. Tali sono i soggetti che acquistano dei beni senza pagare l’Iva al fornitore, per poi cederli “in nero”. Ora, l’Agenzia delle Entrate verrà dotata di 50 nuovi funzionari, e dovrà stabilire le modalità tecniche con le quali il Sistema di Interscambio rifiuterà una fattura emessa con la non imponibilità, con riportato un numero di protocollo di una dichiarazione di intento invalidata. Per fare ciò, ad avviso di chi scrive, è probabile che dovrà essere inserito, nel tracciato della fattura elettronica, uno specifico campo dove indicare il numero di protocollo della dichiarazione di intento.
Si segnalano ulteriori modifiche riguardanti il regime della navigazione d’alto mare e dei servizi connessi, della navigazione aerea internazionale, e i termini di registrazione delle fatture per i soggetti trimestrali, che sarà allineato a quello della liquidazione Iva e non al mese successivo.
Si segnala infine l’obbligatorietà della fattura elettronica a soggetti esteri e delle autofatture elettroniche per gli acquisti dall’estero (con i codici TD17, TD18 e TD19), con decorrenza 2022. Per chi non rinvenisse tali norme nella Legge, evidenziamo che si trovano al comma 1103, come modifiche alla modalità di trasmissione dell’esterometro, il quale quindi diventerà superfluo.