Legge di bilancio 2021: modifiche al regime degli impatriati
di Stefano RossettiIl regime speciale per i lavoratori impatriati, introdotto a decorrere dal periodo di imposta 2016 dall’articolo 16 D.Lgs. 147/2015, prevede una tassazione agevolata dei redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta, svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano.
Il regime agevolativo è stato oggetto di alcune modifiche normative apportate dal D.L. 34/2019 e D.L. 124/2019, in particolare:
- l’articolo 5 D.L. 34/2019 ha ridefinito i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero, dal periodo di imposta 2020). Nello specifico, è stato previsto l’incremento della percentuale di abbattimento dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabili dal 50 al 70 per cento e l’estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile in talune ipotesi espressamente previste dalla legge;
- l’articolo 13-terL. 124/2019, al fine di superare la disparità di trattamento tra i soggetti il cui trasferimento di residenza fiscale nel territorio dello Stato è avvenuto a decorrere dal 3 luglio 2019 (ovvero dal periodo di imposta 2020) e i soggetti rientrati a decorrere dal 30 aprile 2019, ha esteso anche nei confronti di questi ultimi le maggiori agevolazioni già disposte dal D.L. 34/2019 nei confronti dei lavoratori trasferiti in Italia dal 2020.
Da ultimo, la disciplina degli impatriati è stata modificata dalla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 50, L. 178/2020) che ha inserito i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nell’ambito dell’articolo 5 D.L. 34/2019.
In particolare, il nuovo comma 2-bis dell’articolo del D.L. 34/2019 consente di prolungare l’ambito temporale del regime fiscale agevolato anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i cd. lavoratori impatriati.
Il prolungamento dell’agevolazione è consentito:
- a seguito dell’esercizio di un’opzione;
- previo versamento di un importo pari al 10 o al 5 per cento dei redditi agevolati, secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia.
Sotto il profilo soggettivo l’agevolazione in commento è riservata ai contribuenti che:
- hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020;
- alla data del 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 D.Lgs. 147/2015;
- sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero ovvero siano cittadini UE.
Tali soggetti possono fruire, per un ulteriore quinquennio, dell’abbattimento del 50 per cento del reddito prodotto (disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c, D.L. 34/2019), previo versamento di:
- un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto della detassazione per i lavoratori impatriati, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
- un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia e detassati, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Da ultimo, si sottolinea che all’articolo 5 D.L. 34/2019 sono stati aggiunti i seguenti commi:
- il nuovo comma 2-ter affida le modalità di esercizio dell’opzione a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (2 marzo 2021);
- il comma 2-quater esclude espressamente la possibilità di esercitare l’opzione in commento agli sportivi professionisti, i cui rapporti con le società sportive sono disciplinati dalla L. 91/1981.