Legge di Bilancio 2023: alcune novità per fare pace con il Fisco
di Angelo GinexIl Disegno di Legge di Bilancio 2023 prevede molteplici misure di sostegno in favore dei contribuenti. Tra le altre misure fiscali, il testo depositato alla Camera per l’iter di approvazione parlamentare contempla la definizione agevolata delle controversie tributarie, la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo e la definizione agevolata delle somme dovute da controllo automatizzato.
Per quanto concerne la definizione agevolata delle liti tributarie, l’articolo 42 prevede la possibilità di definire, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate (quindi avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello pendente presso la Cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data del 1° gennaio 2023, mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia potrà essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della stessa.
Invece, se la definizione interviene a seguito di pronuncia di “primo” grado favorevole al contribuente, la controversia potrà essere definita con il pagamento del 40 per cento del valore della stessa e infine, se la definizione interviene a seguito di pronuncia di “secondo” grado favorevole al contribuente, la controversia potrà essere definita con il pagamento del 15 per cento del valore della stessa.
Un’altra misura di sostegno (articolo 44) consiste nella rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione e aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
Essa prevede la possibilità, per chi ha impugnato in Cassazione, di poter rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito di una definizione transattiva entro il 30 giugno 2023.
Nella specie è prevista una riduzione delle sanzioni, che sono dovute in misura di 1/18 del minimo edittale (oltre agli interessi e agli eventuali accessori).
La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti.
Restando in tema di contenzioso tributario, è prevista altresì la possibilità di procedere alla conciliazione agevolata delle controversie tributarie (articolo 43).
La previsione ricalca la conciliazione fuori udienza di cui all’articolo 48 D.Lgs. 546/1992 prevedendo che, in alternativa alla definizione agevolata delle liti tributarie di cui all’articolo 42, le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di Giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023 con l’accordo conciliativo.
In tal caso, in luogo dell’applicazione delle sanzioni nella misura del 40 per cento del minimo previsto dalla legge in primo grado e nella misura del 50 per cento del minimo previsto dalla legge in secondo grado, è previsto il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, degli interessi e degli eventuali accessori.
In tema di riscossione, poi, è prevista la definizione agevolata e lo stralcio dei carichi iscritti a ruolo.
In particolare, si può procedere alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (articolo 47), mentre lo stralcio interessa i carichi fino a 1.000,00 euro iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (articolo 46).
Con specifico riferimento alla definizione agevolata la norma stabilisce che i carichi vengono estinti mediante il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Non sono invece dovute le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi (anche di mora) e aggio.
Il versamento deve essere effettuato entro il 31 luglio 2023 in unica soluzione oppure in un totale di 18 rate, delle quali la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Infine, per quanto concerne la definizione agevolata delle somme dovute da controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 38), per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023, ovvero recapitate successivamente a tale data, è prevista la possibilità di procedere al pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, oltre alle sanzioni nella misura del 3 per cento.
Da ultimo bisognerà attendere che il Parlamento licenzi il testo definitivo e la conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, al fine di comprendere in via definitiva condizioni e termini delle numerose misure fiscali previste in favore dei contribuenti.
19 Dicembre 2022 a 14:55
Leggo con interesse gli articoli che ci inviate quotidianamente e vi ringrazio ancora.
Da una prima lettura e da un confronto con altri colleghi, è sorta questa domanda: coloro che hanno ancora in essere la rottamazione ter, potranno aderire alla rottamazione quater?