Legge di Stabilità 2014: detrazioni per riqualificazione energetica degli edifici
di Adriana Padula
Nuova proroga per le detrazioni da interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti. Il disegno di legge di Stabilità 2014, nel testo presentato alla V Commissione Bilancio, prevede l’estensione fino al 2015 del regime fiscale speciale a sostegno delle politiche di miglioramento delle prestazioni energetiche nell’edilizia. La misura, introdotta originariamente dalla Legge Finanziaria 2007, è stata sistematicamente rinnovata negli anni e costituisce un potenziamento dell’ordinario bonus per la ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 16-bis del Tuir.
L’art. 6, comma 7, n. a) e b), del disegno di Legge, dispone in favore di in una proroga delle detrazioni sulle spese rimaste a carico di privati e di soggetti percettori di reddito d’impresa, nelle seguenti misure:
- 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
- 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Le determinazioni di cui sopra, valgono anche con riguardo agli interventi avviati su parti comuni di edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 117-bis del codice civile o sulla integralità delle unità immobiliari di cui si compone il condominio, con la precisazione che la detrazione del 65% opera per gli interventi attuati dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015, mentre la minore misura del 50% trova applicazione per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Come precisato, il sistema agevolativo in parola si propone, fin dal suo debutto, la finalità di dare impulso al comparto dell’edilizia specializzata, attualmente frustrato da una notevole depressione, di sostenere la crescita di occupazione nel settore e di promuovere politiche di sviluppo dell’edilizia sostenibile. Il testo, tuttavia, non innova rispetto alle disposizioni in vigore, di talché rimane invariata la platea di soggetti destinatari della misura, la tipologia di interventi agevolabili e la procedura di accesso all’incentivo.
Sotto il profilo oggettivo, le attività ammesse all’incentivo sono individuate dall’art. 1, commi da 344 a 347, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e attengono alle spese sostenute dal contribuente per:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguano un valore limite di fabbisogno energetico primario per la climatizzazione invernale, inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori definiti del decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successive modificazioni. La detrazione opera entro un valore massimo di Euro 100.000;
- opere riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali , finestre comprensive di infissi, entro un valore massimo della detrazione di Euro 60.000. Condizione per la fruibilità di detta misura è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressi in W/m2K, stabiliti con il decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, e successive modificazioni;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. La detrazione spettante non può eccedere il limite massimo di Euro 60.000;
- interventi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, entro un valore massimo della detrazione di Euro 30.000.
Nessuna novità neanche con riguardo alla procedura da attivare per l’accesso all’incentivo. Senza pretesa di esaustività si rammenta che la conformità delle opere agevolate alle prescrizioni di legge, deve emergere da asseverazione di un tecnico abilitato ovvero dal direttore dei lavori e che è fatto obbligo al contribuente di acquisire la certificazione energetica dell’edificio ovvero, in alternativa, un attestato di qualificazione energetica predisposta da un professionista abilitato. Nei novanta giorni successivi alla conclusione dei lavori, è inoltre fatto obbligo di trasmettere telematica all’ENEA, la scheda informativa degli interventi realizzati e copia dell’attestato di qualificazione energetica.
La detrazione per interventi di qualificazione energetica va sempre ripartita in dieci quote annuali di pari importo, in forza dell’art. 14, comma 3, del D.l. n. 4 giugno 2013, n. 63.
La proroga delle detrazioni fiscali per il miglioramento dell’efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano costituisce, in sostanza, una formula di indiscutibile validità e efficacia, pur non rappresentando un intervento a carattere strutturale. E’ appena il caso di rammentare che il sistema di detrazioni prescritto, trova applicazione nelle more della definizione di misure e incentivi selettivi a carattere permanente, che, in virtù delle nuove disposizioni, dovrebbero essere definite stabilmente entro il 31 dicembre 2015.
Si evidenzia che gli emendamenti all’art. 6, comma 7, della Finanziaria 2014 depositati in Commissione, vanno prevalentemente nella direzione di estendere le misure descritte anche ad altri ambiti di intervento, quali ad esempio l’installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad lato rendimento, anticipando quanto dovrebbe essere oggetto di specifica trattazione entro il 31 dicembre 2015. Altre proposte si muovono invece nell’ordine di rimodulare gli incentivi in funzione dei livelli di efficienza conseguiti da ciascun intervento, per gli anni successivi al 2015. Data la pregnanza della questione e la gravità dell’attuale contingenza economica negativa, è quindi auspicabile che in qualche modo si definisca un quadro stabile e organico di misure durevolmente dedicate al miglioramento delle prestazioni energetiche nell’edilizia.