2 Dicembre 2013

Legge di Stabilità 2014: rivalutazione delle partecipazioni di controllo

di Adriana Padula
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Il disegno di legge di Stabilità 2014 porta a regime il meccanismo di riallineamento dei valori civili e fiscali di partecipazioni di controllo iscritte nei bilanci individuali a seguito di operazioni straordinarie neutrali, purché tali maggior valori siano riferibili a marchi, avviamento ed altre beni immateriali presenti nell’attivo patrimoniale del bilancio consolidato. Il rimando, è infatti ai commi 10-bis e 10-ter, dell’art. 15, del D.L. n. 185/2008. Se tale impostazione dovesse essere confermata in sede di trattazione assembleare, sarebbe quindi consentito affrancare i plusvalori civilistici incorporati nelle partecipazioni di controllo, già per le operazioni effettuate nell’esercizio d’imposta in corso al 31 dicembre 2012.

Il presupposto per la fruizione del beneficio è tracciato dall’art. 15, del D.L. n. 185/2008 che fa riferimento ad operazioni straordinarie quali conferimenti, scissioni, fusioni, cessioni di aziende e scambi di partecipazioni. Tuttavia, l’accesso al beneficio è riconosciuto anche ai titolari di partecipazioni acquisite nell’ambito di operazioni di cessioni di azienda ovvero di partecipazioni.

Il riconoscimento fiscale dei maggior valori emersi per effetto di tali operazioni e incorporati nella partecipazione iscritta nel bilancio individuale dell’ente controllante, è subordinato al versamento di un’imposta sostitutiva del 16% sui plusvalori riferiti a marchi, avviamento o asset immateriali diversi. L’imposta deve essere corrisposta entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per l’esercizio nel quale l’operazione ha avuto luogo. Per affrancare i saldi attivi riguardanti operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, il disegno di legge stabilisce che il versamento dell’imposta debba avvenire entro la data fissata per il versamento a saldo dell’imposta dovuta per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2013.

Il riconoscimento fiscale dei valori affrancati decorre dal secondo esercizio d’imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta. Pertanto, per le operazioni attuate nel 2012 e nel 2013, il primo esercizio utile per la fruizione dei benefici fiscali prodotti dal riallineamento, sarebbe il 2016.

Quanto alle modalità di fruizione di detti benefici, il provvedimento 22 novembre 2011, aveva specificato un criterio utile alla quantificazione dal valore oggetto di affrancamento. Il plusvalore cui attribuire riconoscimento fiscale è da determinare prendendo a riferimento i maggiori valori civilistici di iscrizione della partecipazione nell’attivo patrimoniale della società controllante, nei limiti in cui siano riferibili ai valori netti contabili dell’avviamento, dei marchi o delle altre immobilizzazioni immateriali presenti nel bilancio della partecipata. Il differenziale positivo affrancato è poi oggetto di ammortamento extracontabile in dieci quote annuali.

Il testo di legge, in virtù nel suo carattere permanente nell’ordinamento, introduce dei limiti di “cumulo” di detta opzione con altri meccanismi di rivalutazione già definitivamente ammessi dalle disposizioni fiscali. Il comma 17, dell’art. 6, del disegno di legge, infatti, dispone che il riallineamento della partecipazione non possa operare nel caso di fruizione:

  • della rivalutazione di cui all’art. 176, comma 2-ter del Tuir, riguardante i conferimenti, richiamata dall’art. 172, comma 10-bis, per le fusioni e dall’art. 173, comma 15-bis, per le le scissioni;
  • della disposizioni contenuta all’art. 15, comma 10, del D.l. n. 185/2008.

Le disposizioni richiamate attengono a regimi di rivalutazione dei beni di primo grado, ovvero degli elementi attivi cui sono imputabili i maggiori valori civilistici. E’ di tutta evidenza che tale divieto scaturisce dalla necessità di evitare che a fronte di un’unica operazione straordinaria a cui faccia seguito la rivalutazione della partecipazione di controllo da parte dell’avente causa e l’emersione, dietro pagamento di imposta sostitutiva, dei plusvalori riferiti agli attivi patrimoniali, si generi una duplicazione del beneficio in capo ad un medesimo soggetto. Tale condizione si paleserebbe nei casi di successiva fusione dei soggetti economici che abbiano preso parte all’operazione originaria.

Ulteriore peculiarità di detta disciplina rispetto alle formulazioni precedenti è la previsione di un sistema di recapture, ovvero di revoca dei benefici della rivalutazione per atti realizzativi che abbiano avuto ad oggetto le medesime partecipazioni e/o le attività affrancate anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’avvenuto pagamento dell’imposta sostitutiva. Come esplicitato dalla relazione illustrativa del disegno di legge di Stabilità, l’assenza di una tale previsione sarebbe incompatibile con una disciplina “a regime”, che invece poteva giustificarsi in una norma di natura temporanea.

Le modalità attuative di applicazione delle disposizioni in commento, sono rimandate ad apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Per apprezzare a pieno il beneficio che i contribuenti potrebbero trarre da tale previsione, è comunque necessario operare un coordinamento con la disciplina relativa alla trasformazione delle imposte anticipate iscritte in bilancio in crediti d’imposta. L’art. 2, del D.l. n. 225/2010 ha infatti previsto la possibilità di trasformare in crediti di imposta, le imposte anticipate riferite al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili in via differita, sempre che il bilancio riporti una perdita civilistica ovvero nei casi di perdita fiscale, per la parte di questa che derivi dai componenti negativi di reddito a deducibilità differita. Tale previsione, renderebbe immediatamente fruibili i benefici fiscali futuri conseguibili per effetto dell’ammortamento dei plusvalori affrancati.