1 Febbraio 2014

Legge Sabatini: quali le rilevazioni contabili?

di Viviana Grippo
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Come sappiamo il Governo, ha riproposto l’agevolazione c.d. legge Sabatini.

Essa consiste nell’erogazione da parte dello Stato di un contributo in conto interessi a copertura degli interessi sui finanziamenti accesi per l’acquisto di macchinari produttivi nuovi, per un importo non inferiore a 500 euro al netto dell’Iva, da detenersi in impresa per almeno un triennio dall’ultimazione dell’investimento, pena la decadenza dall’agevolazione stessa.

Manca ancora la circolare ministeriale che dovrà stabilire modalità e termini di presentazione della domanda, nonché di erogazione del contributo.

Quello che oggi è certo è che il contributo in conto esercizio sarà determinato tenuto conto dell’ammontare complessivo degli interessi calcolati convenzionalmente con un tasso di interesse del 2,75% sulla base di un finanziamento di importo pari a quello realmente richiesto e di durata quinquennale.

La norma ha inoltre stabilito che il finanziamento dovrà essere contenuto tra un importo minimo di euro 20.000 e un massimo di 2 milioni (soglie da rispettare anche in caso di finanziamenti frazionati).

Veniamo all’aspetto contabile.

Supponiamo che la società acquisti un macchinario al prezzo di euro 146.400,00, al ricevimento della fattura da parte del fornitore provvederà a registrarla come segue:

Diversi a Debiti vs fornitore X 146.400,00

Macchinari 120.000,00

Iva a credito 26.400,00

Al momento dell’accensione del mutuo bancario l’azienda rileverà l’incasso del finanziamento e il debito verso la banca per la quota capitale

Banca c/c a Debiti per mutui bancari 146.400,00

Completato l’iter per l’ottenimento del contributo l’azienda dovrà registrare prima l’insorgenza del credito per il contributo e successivamente l’erogazione dello stesso, supponiamo che il contributo sia pari ad euro 20.130,00:

Crediti vs Ente erogatore a Contributi in conto interessi 20.130,00

Banca c/c a Crediti vs Ente erogatore 20.130,00

Come sappiamo i contributi si distinguono in:

  • c/capitale
  • c/esercizio
  • c/impianti.

I contributi in conto capitale sono finalizzati all’incremento dei mezzi patrimoniali dell’impresa, senza essere necessariamente correlati all’obbligo di effettuazione di specifici investimenti, ovvero alla copertura delle perdite d’esercizio.

I contributi in conto esercizio vengono erogati allo scopo di integrare i ricavi dell’azienda o di ridurre i costi d’esercizio che le imprese sostengono per esigenze legate all’attività produttiva .

I contributi in conto impianti, invece, vengono erogati allo scopo di ridurre i costi di acquisizione di beni ammortizzabili.

Nel caso di specie il contributo in conto interessi rientra nella maggiore categoria dei contributi in conto esercizio di cui si è detto sopra. Civilisticamente l’art. 2425 del codice, prevede che i contributi in conto esercizio vadano iscritti alla voce A.5 (“Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio”) del conto economico.

In realtà per comprendere la corretta imputazione di tale voce in bilancio si rende necessario fare riferimento al documento interpretativo del Principio contabile n. 12, il quale, oltre a specificare l’obbligo di contabilizzazione per competenze e non per cassa, chiarisce che tali contributi vanno classificati nella voce A.5 “Altri ricavi e proventi” quando essi siano destinati ad integrare ricavi della gestione caratteristica o a ridurre i relativi costi, nella voce C.17 “Interessi ed altri oneri finanziari” se finalizzati alla riduzione di costi di natura finanziaria di competenza, come ad esempio gli interessi passivi su finanziamenti, in C.16 “Altri proventi finanziari”, se finalizzati alla riduzione di oneri finanziari di esercizi precedenti, in E.20 “Proventi straordinari”, se legati ad eventi eccezionali.

Nel nostro caso quindi il contributo, da iscriversi in diminuzione nella voce C17, dovrà essere rilevato, con le scritture di cui sopra, al momento in cui sorga la certezza all’erogazione. Il contributo sarà contabilizzato per l’intero importo e poi riscontato sulla base degli interessi passivi maturati in corso d’anno.

Riportiamo di seguito la scrittura contabile per il pagamento delle rate di mutuo (supponiamo unica rata annuale) e per il risconto del contributo di competenza degli esercizi futuri.

Diversi a Banca c/c 30.530,50

Debiti vs banca 26.504,50

Interessi passivi su finanziamento 4.026,00

Quindi:

Contributi in conto esercizio a Risconti passivi 16.104,00

Ricordiamo che fiscalmente il contributo in conto esercizio è considerato ricavo secondo il disposto dell’art. art. 85, comma 1, lettera h) secondo cui si considerano ricavi “i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge”, ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza valgono i criteri di cui all’art. 109 del TUIR.

Circa l’assoggettabilità ad Irap si ritiene di poterla escludere.

Quanto invece alla deducibilità degli interessi si ritiene applicabile, in mancanza di deroghe, il disposto dell’art. 96 del Tuir.