28 Luglio 2016

La legge di Stabilità 2016 interviene sulle aliquote IVA ridotte

di Luca Caramaschi
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Con l’ultima legge di Stabilità per l’anno 2016 (L. 208/2015), il legislatore interviene in materia di aliquote IVA ridotte, in taluni casi per prevenire possibili e future procedure di infrazione da parte degli organi comunitari (considerata la natura di tributo armonizzato dell’IVA), in altri cercando di anticipare le future evoluzioni che la stessa Commissione Europea sta elaborando su questo tema (si richiama in tal  senso il “Piano d’azione sull’IVA” contenuto nel documento  COM 2016 del 7 aprile 2016 che prevede a livello comunitario la riforma dell’attuale sistema delle aliquote). Gli interventi della richiamata legge di Stabilità muovono in tre direzioni, e in particolare:

  1. viene istituita una nuova aliquota ridotta del 5%, applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e loro consorzi nei confronti di particolari categorie di soggetti svantaggiati;
  2. viene ampliato l’ambito di applicazione dell’aliquota super-ridotta del 4% prevista per il settore editoriale;
  3. viene resa permanente l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle prestazioni rese ai turisti nelle specifiche strutture portuali definite “marina resort”, in quanto prestazioni assimilate a quelle rese nelle strutture ricettive all’aperto.

Entriamo brevemente nel dettaglio di tali modifiche.

 

Le cooperative sociali (aliquota IVA del 5%)

Al fine di uniformare la normativa nazionale alla disciplina comunitaria di riferimento viene introdotta, con effetto dal 1° gennaio 2016, una nuova aliquota IVA ridotta nella misura del 5%, al fine di assoggettarvi le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi, che, fino al 31/12/2015, erano assoggettate all’aliquota del 4%. Vengono poi abrogate, sia le disposizioni che avevano esteso in via interpretativa, l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% alle prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10 del D.P.R. 633/1972, poste in essere nei confronti dei soggetti individuati nel numero 41-bis), anche quando rese da cooperative non sociali (e loro consorzi), sia direttamente in favore dei soggetti destinatari delle medesime, sia in virtù di contratti di appalto o di specifiche convenzioni, sia le disposizioni che avevano riconosciuto alle cooperative sociali – in quanto ONLUS “di diritto” – la possibilità di optare per il regime fiscale ritenuto più favorevole (e cioè, o per l’imponibilità con l’aliquota ridotta del 4%, o per l’esenzione dal tributo). Per effetto delle citate modifiche lo scenario attuale è quindi il seguente:

  • le prestazioni di servizi socio-assistenziali rese dalle cooperative sociali, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o di convenzioni, sono imponibili IVA, seppure con laliquota ridotta del 5%, a seguito dell’eliminazione della suddetta facoltà di opzione per l’esenzione dal tributo;
  • le prestazioni sopra dette, se effettuate da cooperative “generiche” divenute ONLUS “di fatto” previa iscrizione nell’apposita Anagrafe, oppure dagli altri soggetti elencati nel numero 27-ter) dell’articolo 10 del D.P.R. 633/1972, continuano ad essere esenti dal tributo in base ai numeri da 18) a 21) e 27-ter) dello stesso articolo 10, se rese direttamente in favore dei soggetti svantaggiati; qualora tali prestazioni siano, invece, rese sulla base di appalti o convenzioni con soggetti terzi sono soggette all’aliquota IVA ordinaria del 22%;
  • le medesime prestazioni, infine, se rese da cooperative non sociali (e che non sono diventate ONLUS “di fatto”), o da altri soggetti non rientranti tra quelli elencati nel numero 27-ter) dell’articolo 10 del D.P.R. 633/1972, continuano ad essere soggette all’aliquota IVA ordinaria del 22%.

In tema di decorrenza, il comma 963 della Stabilità 2016 precisa che le modifiche normative si rendono applicabili alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati” successivamente al 1° gennaio 2016 (sul punto i veda la circolare n. 31/E/2016).

 

I libri e le altre pubblicazioni “digitali” (aliquota IVA del 4%)

Il secondo intervento del legislatore interessa il settore dell’editoria. Le nuove previsioni, tuttavia, sembrano non rispettose delle attuali norme contenute nella direttiva comunitaria sull’IVA, anche se tengono conto delle linee di tendenza del processo di revisione delle aliquote che si sta svolgendo in ambito comunitario e finalizzato ad ottenere una equiparazione di trattamento, quantomeno sotto il profilo delle aliquote, tra prodotti editoriali cartacei ed elettronici (gli e-book). È quindi il comma 637 della Stabilità 2016 a prevedere che, ai fini dell’applicazione del numero 18) parte II della Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, sono da considerare “giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici” tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica. Tale modifica – decorrente dal 1° gennaio 2016 – ha avuto l’effetto di estendere l’applicabilità dell’aliquota del 4%, già prevista dalla Stabilità 2015 per i libri realizzati su qualsiasi supporto fisico o in formato digitale, anche ai giornali, ai notiziari quotidiani, ai dispacci delle agenzie di stampa e ai periodici, sia se forniti su CD, CD Rom o altro analogo supporto fisico, sia se forniti in formato digitale.

Con la circolare 20/E/2016 l’Agenzia, confermando quanto già riconosciuto con la circolare 23/E/2014 riguardo ai libri cartacei contenenti codici di accesso, ha precisato che le cessioni di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e periodici in formato cartaceo contenenti una chiave di accesso mediante la quale l’acquirente può acquisire, tramite internet, copia in formato elettronico del prodotto acquistato o suoi aggiornamenti, sono da ritenere, sia ai fini dei criteri di tassazione che dell’aliquota applicabile, alla stregua di cessioni di prodotti editoriali cartacei, a meno che non sia dovuto uno specifico corrispettivo per l’aggiuntivo servizio elettronico. Da tale interpretazione ne deriva che le anzidette cessioni di prodotti editoriali cartacei contenenti codici di accesso sono soggette ad IVA in base al regime speciale per l’editoria di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), del D.P.R. 633/1972 con applicazione dell’aliquota del 4 per cento. Va, tuttavia, osservato che nel caso di commercializzazione di prodotti editoriali elettronici, in quanto da considerarsi ai fini IVA come prestazioni di servizi, l’IVA sarà dovuta con le modalità ordinarie (e non con applicazione del regime speciale), seppur con aliquota super-ridotta del 4%.

 

I “marina resort” (aliquota IVA del 10%)

L’ultimo ambito di intervento riguarda il settore nautico. Con il comma 365 della Stabilità 2016, viene modificato l’articolo 32, comma 1, del D.L. 133/2014 al fine di rendere definitiva, a partire dal 1° gennaio 2016, la previgente normativa in materia che aveva assimilato i “marina resort” alle strutture ricettive all’aperto con conseguente applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% ai servizi resi ai turisti che usufruiscono di tali specifiche strutture portuali.

Il citato articolo 32 del D.L. 133/2014, al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica e di ridurre il gap competitivo sfavorevole con gli altri Paesi facenti parte della Ue, aveva previsto che fino al 31/12/2014 i servizi prestati dalle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate negli spazi dei porti appositamente attrezzati (i “marina resort”) dovessero assimilarsi a quelli prestati dalle strutture turistico-ricettive all’aperto (come, ad esempio, quelli resi dai campeggi): ai fini IVA l’effetto derivante da tale equiparazione era l’applicazione dell’aliquota del 10% ai servizi resi da tali strutture portuali. L’efficacia dell’assimilazione in parola è stata successivamente prorogata, al 31/12/2015, dalla legge di Stabilità 2015.

Sempre il citato D.L. 133/2014 aveva disposto che i requisiti che devono avere i “marina resort”, affinché possano essere assimilati alle strutture ricettive all’aperto, dovevano essere stabiliti da un decreto adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. È quindi con il D.M. datato 3.10.2014, che vengono individuati i requisiti minimi che devono avere le strutture dei porti turistici affinché possano essere assimilate alle strutture ricettive all’aria aperta: detti requisiti sono riportati nell’allegato A al decreto e consistono, in sostanza, nell’esistenza di impianti, installazioni, servizi specifici e attrezzature di ristoro posti a disposizione degli utenti dei “marina resort”. Infine, con la circolare n. 6/E/2015 l’Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito all’ambito applicativo della normativa in esame individuando quali dei tanti servizi offerti dai porti turistici possono usufruire dell’aliquota IVA ridotta. Ad avviso dell’Ufficio, l’aliquota IVA ridotta si applica ai servizi, resi ai turisti, previsti in contratti di durata inferiore ad un anno, con esclusione quindi di quelli non relativi all’accoglienza temporanea dei turisti diportisti e di quelli previsti nei contratti annuali per lo stazionamento delle imbarcazioni.

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