Legittima la cartella da controllo formale anche con vizio di notifica
di Luigi FerrajoliCon la recente sentenza n. 4591 depositata in data 09.03.2016, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, è tornata ad occuparsi del tema della legittimità dell’iscrizione a ruolo e della conseguente cartella di pagamento notificata alla parte ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 ter del D.p.r. n. 600/73.
In particolare, l’art. 36 ter citato, relativo al controllo formale delle dichiarazioni, prevede che gli uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione, provvedano al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministero delle finanze.
Nel caso in esame il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento notificata al medesimo in seguito al controllo formale, ex art. 36 ter, da parte dell’Agenzia delle Entrate relativa alla dichiarazione Irpef per l’anno d’imposta 2000, lamentando l’illegittimità della notifica dell’invito alla produzione documentale.
Il ricorso proposto dal contribuente sortiva effetto favorevole in primo grado, all’esito del quale l’Ufficio proponeva impugnazione avanti la Commissione Tributaria Regionale.
Nel giudizio di appello, la CTR accoglieva l’impugnazione proposta dall’Amministrazione rilevando che la richiesta di documenti e la comunicazione finale del controllo erano state regolarmente effettuate alla residenza e al domicilio fiscale della parte.
Il contribuente decideva di procedere dunque con ricorso per Cassazione.
Nel caso di specie, la Suprema Corte, a seguito dell’esame di ben otto motivi di ricorso predisposti nell’interesse del contribuente, ha avuto modo di affermare che la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo sopra indicato è legittima anche nell’ipotesi in cui non sia stata preceduta dall’invito al soggetto di produrre idonea documentazione, come previsto dal terzo comma del citato articolo, ma sia stato inviato l’avviso bonario di cui al quarto comma.
Secondo la Cassazione l’invito al contraddittorio ha natura solamente eventuale e pertanto il contribuente non può legittimamente chiedere l’annullamento della cartella per non avere ricevuto detto invito. Ciò anche tenendo a mente il fatto che la legge non prevede una forma specifica per l’invito al contraddittorio, potendosi risolvere lo stesso anche in una semplice comunicazione telefonica, in forma scritta o telematica, con un “ampio ventaglio di canali informativi ai quali l’ufficio è libero di attingere”.
Entrando nel dettaglio dell’iter argomentativo seguito dal Giudice di legittimità, emergono elementi interessanti sul punto.
Il controllo formale, ha rilevato la Corte, non è un elemento indispensabile per l’Ufficio in quanto, secondo quanto stabilito dall’art. 6 della L. n.212/00, l’Amministrazione potrebbe legittimamente non ritenere, in determinati casi, che sussista la necessità di procedere in tal senso.
In altre parole, il controllo formale riveste la qualifica di facoltà per l’Ufficio e non di obbligo, qualora “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.
La Cassazione poi fa riferimento al quarto comma dell’art. 36 ter, ossia alla comunicazione degli esiti finali del controllo formale, questa sì soggetta ad una forma vincolata, seppure non espressamente stabilita dalla legge.
A mente di tale comma, l’Amministrazione, a seguito di controllo, comunica al contribuente i motivi dell’eventuale rettifica, garantendo così il medesimo e consentendo di regolarizzare la dichiarazione oppure di difendersi, così come di segnalare elementi non tenuti in considerazione dall’Ufficio.
In tale ultimo caso, l’Amministrazione potrà provvedere in via di autotutela.
In ogni caso, secondo il giudice di legittimità le regole procedurali relative alla notifica non si applicano all’invito a produrre documenti ma sono riferibili esclusivamente alla cartella di pagamento.
Pertanto, alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte, le questioni relative a tutte le comunicazioni che precedono la cartella esattoriale non si devono ritenere idonee a fondare pretese di illegittimità, dovendosi fare riferimento solamente all’atto impositivo vero e proprio, ossia alla cartella esattoriale.
Nel caso che ci occupa, la Corte di Cassazione ha peraltro cassato la sentenza emessa dalla CTR, ma su questioni diverse dalla problematica sopra esposta ed inerenti la tardività dell’iscrizione a ruolo e della notifica della cartella da parte dell’Ufficio.