Legittima la clausola “anti-diluizione” della partecipazione al capitale
di Fabio LanduzziLa Massima 186, recentemente pubblicata dal Notariato di Milano, si esprime a favore della legittimità delle clausole statutarie – tanto nel caso di Spa quanto di Srl – volte a “proteggere” uno o più soci, di norma di minoranza, dal rischio di diluizione della propria partecipazione al capitale sociale della società in presenza di successivi aumenti a pagamento, anche in caso di mancato esercizio da parte loro del diritto di opzione o di sottoscrizione e, quindi, in estremo, anche in assenza da parte del socio “protetto” di qualsivoglia conferimento ulteriore al capitale.
Dal punto di vista tecnico, si tratta di clausole che, oltre a poter essere poste in patti parasociali sottoscritti dai soci, la citata Massima ritiene del tutto legittime anche ove inserite direttamente nello statuto della società partecipata, il cui contenuto si sostanzia nella previsione dell’obbligo, in caso di futuri aumenti di capitale sociale a pagamento, di assegnare gratuitamente un determinato numero di azioni o di quote di nuova emissione a determinati soci (o titolari di categorie di azioni/quote); la circostanza si innesca, secondo la fattispecie che forma oggetto della Massima in commento, quando l’aumento di capitale avviene ad un prezzo inferiore a quello stabilito nella clausola stessa, e ha lo scopo di evitare la diluizione del valore delle azioni o delle quote di quel socio che non partecipa all’aumento.




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