7 Maggio 2024

Legittima la deduzione dei crediti svalutati integralmente

di Francesca Benini
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La scheda di FISCOPRATICO

La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Venezia, con la sentenza n. 319/2024, si è pronunciata in merito alla deducibilità, ai fini Ires, di una parte di accantonamento al fondo svalutazione crediti che era stato ripreso a tassazione da parte dell’Agenzia delle entrate – Direzione Regionale del Veneto.

In particolare, nella questione oggetto di esame, una società aveva svalutato integralmente dei crediti che vantava nei confronti di due debitori che erano stati interessati rispettivamente da sentenza di fallimento e provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Le citate svalutazioni erano state iscritte da parte della società nella voce di conto economico B 10 d) e, in contropartita, nel fondo svalutazione crediti a riduzione del valore di esposizione dei crediti vantati nei confronti delle società.

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