Legittima la delibera soggetta a condizione
di Fabio LanduzziSono legittime le delibere dell’assemblea dei soci e degli organi amministrativi di SpA e di Srl in cui sono apposte condizioni sospensive o risolutive, anche quando queste hanno ad oggetto modifiche dello statuto.
Tali delibere soggiacciono solo agli stessi limiti di legittimità previsti nella disciplina generale del contratto (ex articoli 1354 e ss. cod. civ., in tema d contrarietà a norme imperative, ordine pubblico e buon costume) ed al fatto che si tratti di condizioni meramente potestative.
Così si esprime il Consiglio Notarile di Milano nella recente Massima n. 199 che offre utili spunti e rassicurazioni rispetto a situazioni che ricorrono non di rado nella gestione della vita delle società, in modo particolare in presenza di operazioni straordinarie che interessano, ad esempio: il possibile ingresso nel capitale sociale di nuovi soci, la modifica dei diritti amministrativi e/o patrimoniali dei soci subordinatamente al verificarsi di taluni eventi, l’assunzione di un nuovo testo di statuto della società in caso di avveramento di una determinata condizione come, ad esempio, la quotazione della società in mercati regolamentati oppure l’autorizzazione allo svolgimento di attività vigilate, ecc..
Ulteriore precisazione proposta nella Massima è che, in ogni caso, gli effetti dell’avveramento della condizione, siano essi sospensivi o risolutivi, non retroagiscono al momento in cui la decisione è stata assunta, bensì si producono al momento stesso dell’avveramento della condizione.
Tuttavia, se si tratta di delibere soggette a pubblicità nel registro imprese, come ad esempio è il caso della modifica dello statuto sociale, il termine per il deposito dell’atto al registro imprese decorre dal momento stesso in cui la delibera è stata adottata, e questo anche laddove si tratti condizioni sospensive.
In seguito, al momento del verificarsi della condizione, sarà la società (e/o gli altri soggetti obbligati) a darne pubblicità nelle forme che sono prescritte dal contenuto della deliberazione soggetta a condizione.
E proprio quando si ha che fare con una delibera condizionata avente ad oggetto una modifica dello statuto, una volta avveratasi la condizione, gli amministratori dovranno depositare presso il registro delle imprese il testo dello statuto nella sua versione aggiornata così come deciso dall’assemblea ex articolo 2436, comma 6, cod. civ., senza che sia necessario alcun ulteriore intervento dell’assemblea stessa, fermo restando il fatto che gli effetti della modifica decorreranno solo dal momento dell’avveramento della condizione apposta alla decisione.
In altri termini, l’apposizione della condizione alla delibera non interferisce sulla pubblicità legale della decisione; l’iscrizione immediata della delibera condizionata, anche se non ancora efficace, consente infatti di rendere la decisione stesse conoscibile ai terzi, facendo decorrere i termini per le relative impugnazioni come pure per le opposizioni, ove previste.
Il tutto, come detto, fermo restando che non si possono disporre effetti retroattivi circa la modifica statutaria che sarà efficace solo dopo l’avveramento della condizione sospensiva, così che le posizioni giuridiche che si sono formate in precedenza non potranno essere investite dagli effetti della decisione.
Come premesso, si tratta di un interessante indirizzo notarile che può offrire utili spunti nella gestione di operazioni societarie complesse e articolate, in cui talune decisioni e soprattutto modifiche statutarie possono essere inscindibilmente connesse al verificarsi, od al non verificarsi, di determinati eventi.