Poiché la caratteristica della scissione societaria parziale ex articolo 2506 cod. civ. è che al momento della sua efficacia ai soci della scissa vengano assegnate partecipazioni nella beneficiaria, lo stesso effetto si dovrà verificare anche in questa circostanza, così che si avrà: dal lato della scissa, una diminuzione del suo patrimonio netto per via del trasferimento alla beneficiaria delle partecipazioni dalla prima possedute nella seconda società; dal lato della beneficiaria, la necessità di servire il concambio a favore dei soci della scissa che essa potrà adempiere o annullando dette partecipazioni contro il proprio patrimonio, salvo poi emetterne di nuove per attribuire appunto quote o azioni ai soci della scissa, oppure utilizzando le stesse partecipazioni ricevute dalla scissa per attribuirle ai soci della scissa stessa.
Di certo, non ci sarà in ogni caso per la beneficiaria alcun aumento del valore reale del proprio patrimonio netto dato che essa riceve dalla scissa solo ed esclusivamente le partecipazioni al proprio capitale sociale, come pure per i soci della società scissa deve alla fine dei conti rimanere inalterato il valore complessivo delle loro partecipazioni – nella scissa e nella beneficiaria – ante e post scissione.
Se la beneficiaria è una società azionaria che decide di non mantenere la proprietà delle azioni proprie ricevute dalla scissa, oppure è una società a responsabilità limitata, il concambio a favore dei soci della scissa potrà avvenire attribuendo loro:
- le stesse partecipazioni ricevute in assegnazione dalla società scissa; oppure,
- delle nuove partecipazioni emesse dalla beneficiaria dopo che questa avrà annullato le partecipazioni ricevute dalla scissa contro il suo patrimonio netto.
Seguendo quest’ultima ipotesi di modalità di servizio del concambio, immaginiamo che la società scissa A trasferisca alla società beneficiaria B la partecipazione corrispondente al 100% del capitale della beneficiaria stessa; assumiamo che la partecipazione sia iscritta a 200 (e questo sia il valore attribuito al patrimonio scisso) e che il patrimonio netto di B sia pari a 350 (di cui 100 capitale sociale e 150 riserve).
Se il concambio a favore dei soci della scissa, che devono ricevere partecipazioni nella beneficiaria, è servito previo annullamento delle “vecchie” quote / azioni ed emissione di nuove, in capo alla beneficiaria si avrà:
- l’emersione di un avanzo di scissione (di 150) dato dall’annullamento delle partecipazioni ricevute (200) contro il patrimonio preesistente della beneficiaria (350);
- l’emissione di nuove azioni/quote da assegnare ex novo ai soci della scissa che diverranno così, secondo quanto previsto nell’atto di scissione, i nuovi soci della beneficiaria.
Se il patrimonio netto preesistente della beneficiaria fosse pari a 150, avemmo una diversa rappresentazione contabile dell’operazione perché dall’annullamento delle partecipazioni trasferite alla beneficiaria (200) contro il patrimonio netto contabile preesistente (150) emergerebbe un disavanzo di scissione di 50.
La legittimità dell’operazione è stata recentemente confermata da alcune Massime del Notariato del Triveneto (rispettivamente L.E.14, L.E.15 e L.E.16).
La funzionalità di una simile operazione, come si può intuire, si presta in modo particolare quando si ha l’obiettivo di ridisegnare per lecite ragioni un esistente assetto societario fra soci, ricorrendo ad una modalità rapida e senza che sia richiesto un esborso monetario da patte dei soci della scissa, che questi potrebbero ad esempio non poter sostenere.