Legittimo affidamento in sede di verifica fiscale
di EVOLUTIONÈ possibile invocare il principio del legittimo affidamento nella ipotesi in cui un contribuente, che in occasione di una prima verifica fiscale (in sede o anche a tavolino) non sia destinatario di alcuna censura circa la condotta posta in essere, successivamente riceva contestazioni proprio su tale condotta fiscale?
L’articolo 10, comma 2, L. 212/2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente) sancisce il principio del legittimo affidamento secondo cui, qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, anche se queste sono state successivamente modificate dall’amministrazione medesima, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori; parimenti, sanzioni e interessi moratori non trovano applicazione qualora il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori della stessa amministrazione.