28 Dicembre 2021

Legittimo lo statuto che consente assemblee anche solo in “remoto”

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Sono legittime le clausole statutarie di Spa e di Srl che, nel consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’articolo 2370, comma 4, cod. civ., attribuiscono all’organo amministrativo la facoltà di stabilire nell’avviso di convocazione che l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Così si è espresso il Consiglio Notarile di Milano nella recente Massima n. 200 che segue, con ulteriore spirito evolutivo, la precedente Massima n. 187 pubblicata in piena situazione emergenziale e riferita al perimetro di applicazione dell’articolo 106 D.L. 18/2020, nella quale già era stata ammessa la possibilità che presidente e segretario della riunione non si trovassero nello stesso luogo (fisico) in cui si riteneva costituita l’adunanza.

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